Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2006 (della Regione Umbria) Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza per i progetti di opere o interventi aventi impatto ambientale interregionale - Attribuzio...

Ricorso della Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 891 del 31 maggio 2006 (doc. 1) e n. 830 del 17 maggio 2006 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale a rogito del notaio dott.ssa Maria Rosaria Russo di Perugia, n. rep. 6522 del 9 giugno 2006 (doc. 3), dal prof. avv. Giandomenico Falcon del foro di Padova, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, in Roma, via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 96, in relazione ai seguenti articoli:

25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lett. e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7; 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4; 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, nonche' dei principi e delle norme del diritto comunitario, nei modi e per i profili di seguito indicati.

F a t t o

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 187. Questa autorizzava il Governo ad emanare entro diciotto mesi - quindi entro l'11 luglio 2006 - uno o piu' decreti "di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici".

A norma dell'art. 1, comma 4, della legge, i decreti legislativi avrebbero dovuto essere adottati "sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Il comma 8 dello stesso articolo richiede ai decreti legislativi "il rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,... e del principio di sussidiarieta".

Lo schema di decreto e' stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005. Nel corso della seduta della Conferenza unificata del 24 novembre 2005, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali chiedevano di essere informati sullo stato di attuazione della delega legislativa: ed in risposta il Ministro La Loggia comunicava che, data la lunghezza, la Relazione al decreto non sarebbe stata illustrata oralmente ma depositata agli atti, "in modo che possa essere visionata e vi sia tutto il tempo necessario a fare eventuali osservazioni".

Il testo del decreto legislativo e' stato trasmesso alle regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2005, cui ha fatto seguito una nota del successivo 7 dicembre che avvertiva che gli allegati tecnici, a causa della loro voluminosita' venivano resi disponibili soltanto in rete (ed anche cio' su personale richiesta al Ministro da parte del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni).

Nonostante la mole del testo e degli allegati, il parere sul decreto legislativo e' stato iscritto nell'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005: ma gia' in vista della riunione in sede tecnica del 12 dicembre dello stesso anno il Presidente della Conferenza delle regioni ne chiedeva la sospensione, in ragione dell'estrema complessita' della materia e dell'esiguita' del tempo concesso per l'esame, chiedendo il rinvio del termine per l'espressione del parere.

Con telegramma del 13 dicembre il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio comunicava che il Governo non intende concedere deroghe al termine fissato dalla legge per l'esame delle commissioni competenti, considerata la durata dei termini previsti dalla legge n. 308 del 2004 e valutato altresi' il periodo di attivita' residua del Parlamento".

Nella seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005 il rinvio del punto all'ordine del giorno e' oggetto di un "appello accorato" del Presidente Errani, a nome della Conferenza dei Presidenti delle regioni, al quale si associano i rappresentanti degli altri enti locali: l'appello e' motivato dall'estrema complessita' della materia, che non attiene solo alle questioni ambientali, ma anche alla difesa del suolo, ed altro" e che "tratta di una serie di politiche fondamentali che incrociano in modo forte, tutta l'articolazione legislativa delle Regioni e le politiche amministrative degli Enti locali" (punto 25 del verbale 13/05: doc. 3).

Ma il Viceministro Nucara e' rigido nel rifiuto della proroga argomentando, da un lato, che la tutela dell'ambiente" e' materia di competenza esclusiva dello Stato, dall'altro che la delega sarebbe scaduta - come dichiara esplicitamente - il giorno stesso, il 15 dicembre 2005, "desumendo cio' da quanto di sua conoscenza" dimostrando, in tal modo, che non solo le regioni e gli enti locali ma lui stesso non aveva fatto in tempo ad informarsi correttamente del punto all'ordine del giorno.

Da un lato il Viceministro ignora - come gli viene fatto osservare - quanto la giurisprudenza costituzionale aveva gia' ampiamente osservato attorno alla natura "trasversale" della materia e all'intreccio di competenze che su di essa si accentra; dall'altro ignora i termini stessi della delega, la cui scadenza era fissata nel giorno 11 luglio 2006, come del resto emergeva della stessa scheda elaborata dalla Presidenza del Consiglio, come gli faceva notare il Presidente Errani.

Ma il Viceministro ribatte a questo punto che l'urgenza di adottare definitivamente il decreto non cambia, in ragione delle elezioni politiche previste per il 9 aprile 2006. Il Ministro La Loggia, che presiede la riunione, propone di rimandare il punto alla successiva seduta della Conferenza, prevista per il 20 gennaio 2006; ma il Viceministro si oppone. Il Presidente Errani fa presente che, sulla base di quanto affermato quel giorno stesso dalla Commissione parlamentare, senza il parere della Conferenza unificata il procedimento di emanazione non puo' essere proseguito, ma il Viceministro Nucara ribatte che la Conferenza era stata "sentita" e che non si trattava di un parere vincolante. Il Ministro La Loggia conclude "prendendo atto del mancato parere" e annunciando che il Viceministro "fara' le opportune valutazioni e continuera' la discussione con le Regioni e le Autonomie locali": "laddove si verificasse l'indispensabilita' di questo passaggio, sara' nuovamente iscritto il punto in argomento all'o.d.g. della prossima Conferenza" (tutto cio' emerge vividamente dal citato verbale: v. sempre doc. 3).

Nella divergenza delle posizioni, il parere non pote' essere espresso. Ciononostante il Consiglio dei ministri, il 19 gennaio 2006 (n. 40), approvava "in via definitiva" il testo del decreto legislativo, dopo che le Commissioni parlamentari avevano espresso il proprio parere (in data 12 gennaio 2006).

Nella successiva riunione della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM presentavano un ordine del giorno recante il parere negativo sullo schema di decreto (doc. 4), motivandolo sia nel merito che nel metodo, parere del quale il rappresentante del Governo si limitava a dichiarare di "prendere atto". Dopo che le Commissioni parlamentari avevano espresso un secondo parere (in data 31 gennaio 2006), il 10 febbraio il Consiglio dei ministri riapprovava di nuovo "in via definitiva" il decreto legislativo (Consiglio dei ministri n. 43): evidentemente senza alcun riesame di merito alla luce del parere negativo degli enti territoriali, stante l'asserita (ma inesistente) urgenza.

Il 15 marzo 2006 il Presidente della Repubblica chiedeva al Governo alcuni chiarimenti nel merito e in relazione al procedimento di formazione del decreto legislativo, sospendendo l'emanazione del provvedimento; a seguito di questa richiesta di chiarimenti, il decreto legislativo e' stato ulteriormente riapprovato con alcune modifiche dal Consiglio dei ministri il 29 marzo 2006 (anche se non se ne fa menzione nell'ordine del giorno della seduta n. 51 di quella data, ne' nel comunicato pubblicato nel sito del Governo a seguito della riunione). E' stato dunque approvato in un testo formalmente (sia pure parzialmente) diverso da quello sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. Esso e' stato poi emanato il 3 aprile e pubblicato il 14 aprile.

Con il presente ricorso la Regione Umbria contesta la legittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate per ragioni che attengono da un lato al decreto legislativo nel suo complesso, dall'altro alle singole norme.

Nel suo complesso il decreto appare viziato da gravi difetti di procedimento, attinenti in particolare alla violazione della procedura di "leale collaborazione". Come meglio si dira', il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, rendendo consapevolmente impossibile un informato esame del nuovo testo normativo. La Conferenza unificata non ha avuto modo di esprimere formalmente il proprio parere, e sulle posizioni da essa assunte in merito al decreto legislativo il Governo non ha aperto alcuna discussione, violando quanto disposto dalla legge di delega e ribadito dalla Commissione parlamentare.

Inoltre - benche' questo profilo non incida direttamente nelle attribuzioni regionali non...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT