Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Limitazione ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziche' dell'ultimo decennio - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrim...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nel giudizio tributario vertente tra Luigi Galimberti e il comune di Lissone, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1 serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario promosso da un contribuente avverso il provvedimento con il quale il comune di Lissone aveva rifiutato il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata dallo stesso contribuente per gli anni dal 1995 al 2004, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza del 23 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimita' dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), "nella parte in cui, in contrasto a quanto stabilito quale principio direttivo dall'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge Delega n. 421/1992 [rectius: art. 4, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"], limita il diritto al rimborso delle somme ICI versate e non dovute al periodo d'imposta di tre anni anziche' al periodo d'imposta dell'ultimo decennio";

che la Commissione rimettente premette, in punto di fatto: a) che il contribuente - proprietario di tre aree iscritte nel catasto del comune di Lissone al foglio 5, particelle n. 62, n. 80 e n. 306, sulle quali insistono l'abitazione principale (particella n. 62) e l'"annesso giardino" (particelle n. 62, n. 80 e n. 306) - chiede il rimborso delle somme versate nel decennio dal 1995 al 2004 per l'ICI concernente l'area di cui alla particella n. 306, ed eccepisce l'illegittimita' costituzionale del menzionato art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui limita "agli ultimi tre anni" il diritto al rimborso dell'imposta; b) che, nel definire un precedente giudizio promosso dal medesimo contribuente avverso gli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'ICI...

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