Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Esenzione dai tributi per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio - Contributo alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e imposta sul valore aggiunto sui compensi per l'attivita' difensiva dell'avvocato...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza dell'8 novembre 2005 dall'arbitro di Venezia, nel giudizio arbitrale in corso tra Cristina Vincenzi e Gianluca Sicchiero, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1 serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, con Ordinanza emessa il 8 novembre 2005, in Venezia nel corso di un giudizio per arbitrato rituale, l'arbitro ha sollevato - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nella parte in cui: a) assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, i compensi per le attivita' professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio; b) consentono al difensore la correlativa rivalsa nei confronti di quel coniuge, il quale rimane cosi' gravato dei predetti imposta e contributo;

che l'arbitro rimettente premette: a) di avere gia' sollevato la stessa questione di legittimita' costituzionale nel corso del medesimo procedimento, con ordinanza del 22 luglio 2004; b) che questa Corte, decidendo sulla questione con ordinanza n. 298 del 2005, gli avrebbe chiesto di fornire adeguata motivazione in relazione alla sua competenza "a decidere sulle domande" a lui sottoposte; c) di avere emesso, in data 23 settembre 2005, lodo parziale - poi passato in giudicato - con cui dichiara detta competenza;

che, nel descrivere la fattispecie al suo esame, il rimettente ripete quanto gia' esposto nella precedente ordinanza di rimessione, e cioe' che Cristina Vincenzi e l'avvocato...

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