Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Delibera legislativa della Regione Siciliana - Disposizioni concernenti i componenti degli uffici stampa delle istituzioni locali, degli enti strumentali della Regione, delle aziende del servizio sanitario e del Presidente della Regione e relativo trattamento economico...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio X), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2006 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte il 27 gennaio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi), della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 - stralcio X) adottata dall'Assemblea regionale siciliana, recante "Riproposizione di norme in materia di uffici stampa";

che il ricorrente riferisce che, a seguito dell'impugnativa proposta dal medesimo Commissario il 14 dicembre 2005 avverso la precedente delibera (disegno di legge dell'11 novembre 2005, n. 1084, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie"), l'Assemblea regionale siciliana, per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, aveva autorizzato il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate;

che con la delibera legislativa oggi impugnata la stessa Assemblea regionale ha riproposto, con modifiche ed integrazioni, quanto contenuto nell'art. 19, commi 1 e 2, del predetto d.d.l. n. 1084 del 2005;

che, a giudizio del Commissario dello Stato, anche il provvedimento legislativo odiernamente impugnato, come il precedente, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, poiche' introduce forme di stabilizzazione del personale che in atto svolge o che abbia svolto le funzioni di addetto stampa o portavoce o...

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