Regolamento di modifica del regolamento ai sensi dell'Art. 24, legge regionale 4/1991. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli

Venezia-Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 24, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4 (legge finanziaria 1991), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, in misura non superiore al 10% della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, degli Enti locali, singoli o associati, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale e assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres. del 3 ottobre 2005, recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla suindicata disposizione normativa;

Attesa la necessita' di prevedere, in sede regolamentare, che gli enti privati possibili beneficiari dei contributi siano in possesso di determinate caratteristiche, che garantiscano sia una certa stabilita' della loro struttura organizzativa, sia l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dei fini istituzionali;

Ritenuto pertanto di stabilire per l'accesso ai contributi da parte degli enti privati, la loro costituzione da almeno due anni rispetto alla domanda di contributo, nonche' il possesso della personalita' giuridica, per il cui riconoscimento e' prevista la previa verifica da parte dell'autorita' competente, tra l'altro; dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

Ritenuto inoltre piu' coerente con le finalita' della norma prevedere, sempre in sede regolamentare, una ripartizione dei contributi per ambito provinciale, che tenga conto, oltre che della misura del fabbisogno segnalato in ciascun ambito, anche del numero degli studenti iscritti nelle sedi centrali e distaccate delle Universita' regionali;

Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 733 del 7 aprile 2006;

Decreta:

Per le suesposte considerazioni, e' approvato il Regolamento di modifica del Regolamento approvato con...

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