Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).

Capo I Oggetto
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del

12 maggio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione), successivamente modificata con legge regionale 6 dicembre 2005, n. 65 (modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26), che all'Art. 4 prevede l'approvazione di un regolamento di attuazione in cui sono individuati: i comuni nei quali e' accertata la presenza di animali predatori, le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico e le disposizioni procedurali di cui all'Art. 2, comma 3, e all'Art. 3, comma 4;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 9 del 13 marzo 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' delle intese raggiunte al tavolo di concertazione istituzionale (giunta regionale - autonomie locali) ed al tavolo di concertazione in agricoltura, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione del parere, alla commissione consiliare competente ai sensi dell'Art. 42, comma 2, dello statuto regionale ed al consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'Art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Dato atto che la commissione consiliare competente e il consiglio delle autonomie locali non si sono espressi;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 297 del 2 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento individua i comuni della Regione Toscana nei quali e' accertata la presenza di animali predatori, indica le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione e stabilisce termini, modalita' e procedure da osservare per l'erogazione dei contributi.

    Art. 2.

    Comuni in cui sono presenti animali predatori

  2. I comuni della Regione Toscana dove e' stata accertata la presenza stabile di animali predatori protetti della specie lupo, aquila reale e gatto selvatico sono indicati nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

  3. L'elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori puo' essere aggiornato con deliberazione della giunta regionale.

    Capo II
    Contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione

    Art. 3.

    Opere di prevenzione

  4. Le opere di prevenzione oggetto di contributo ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) sono:

    1. le stalle o ricoveri per gli animali;

    2. le recinzioni metalliche o elettriche;

    3. i sistemi fotografici di allerta o di videosorveglianza.

  5. Le opere di prevenzione sono oggetto di contributo se hanno i requisiti previsti dal presente regolamento.

    Art. 4.

    Stalle o ricoveri per animali

  6. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di stalle o ricoveri per animali che hanno le seguenti caratteristiche:

    1. consistere in fabbricati rurali ad uso zootecnico realizzati in muratura, legno o altro solido materiale destinati al riposo, al foraggiamento e al riparo degli animali;

    2. essere situati all'interno dell'azienda richiedente;

    3. avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali e' necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superare di oltre il 50 per cento i parametri minimi dimensionali indicati nella tabella dell'allegato VIII al regolamento (CE) del 24 giugno 1991, n. 2092/1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT