Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attivita' convegnistica e congressuale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del

  1. giugno 2006)

    IL CONSIGLIO REGIONALE

    Ha approvato

    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Promulga la seguente legge:

    Art. 1.

    F i n a l i t a

  2. Al fine di preservare e potenziare la vocazione congressuale del territorio regionale e del suo capoluogo, la Regione Piemonte, d'intesa con il sistema delle autonomie locali, promuove e favorisce la realizzazione delle condizioni necessarie per una gestione economicamente equilibrata della relativa attivita' imprenditoriale, attraverso la partecipazione in appositi organismi societari.

  3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 sono individuati due distinti soggetti giuridici, ai quali attribuire rispettivamente la proprieta' e la gestione del Centro congressi di Torino.

    Art. 2.

    Societa' immobiliare

  4. La Regione, assieme alla Citta' di Torino e alla Camera di commercio di Torino, acquisisce la proprieta' dell'immobile attualmente destinato a centro congressi all'interno del complesso del Lingotto in Torino.

  5. Per l'acquisizione di cui al comma 1, viene utilizzata una societa' per azioni a prevalente partecipazione pubblica, ma con una presenza significativa di capitale privato.

  6. Il livello di capitalizzazione della societa' deve consentire di ridurre il ricorso all'indebitamento in misura inferiore alla meta' del prezzo d'acquisto dell'immobile.

    Art. 3.

    Societa' di gestione

  7. La gestione dell'attivita' convegnistica e congressuale all'interno del centro congressi di Torino e' affidata ad Expo 2000 S.p.a., previa modificazione del suo statuto, ridefinizione del suo oggetto sociale e congrua ricapitalizzazione.

  8. Il nuovo assetto azionario della societa' contempla l'ingresso nella compagine sociale della Citta' di Torino in qualita' di socio di controllo, nonche' la permanenza di una significativa quota in capo alla Regione e alla Camera di commercio di Torino.

  9. Nel caso di trasformazione in societa' consortile lo statuto puo' prevedere, ai sensi dell'Art. 2615-ter, secondo comma, del codice civile, l'obbligo per i soci di contribuire finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile.

    Art. 4.

    Modalita' e limiti di partecipazione

  10. La Regione partecipa alle societa' di cui agli articoli 2 e 3 tramite Finpiemonte S.p.a. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'Art. 1703 e seguenti del codice civile.

  11. Le modalita' di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT