Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del

24 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' della legge

  1. La Regione Liguria valorizza il servizio civile, in applicazione degli articoli 2, 11, 52 e 117 della Costituzione, per garantire la promozione di comportamenti di impegno sociale non armato, quale espressione delle politiche di solidarieta' sociale, in particolare al fine di:

    1. valorizzare la cultura della pace, della non violenza e della solidarieta', gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, quali efficaci fattori di sviluppo armonico e sostenibile della comunita';

    2. promuovere e sostenere il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona, con riferimento al mondo giovanile, per il raggiungimento di piu' alti livelli di coscienza civica;

    3. valorizzare e sviluppare il servizio civile, quale importante risorsa di progresso e partecipazione attiva alla vita della societa', favorendo la dimensione comunitaria e la coesione sociale;

    4. organizzare le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per i giovani con il concorso delle istituzioni ed enti facenti parte del sistema di servizio civile;

    5. promuovere il senso di appartenenza alla comunita' regionale, nazionale, europea ed internazionale;

    6. valorizzare il terzo settore e l'economia solidale;

    7. contribuire alla salvaguardia ed alla migliore fruibilita' del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale.

  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge da' attuazione alla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'Art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nonche' alle relative disposizioni di attuazione, emanate, di concerto, dall'ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) e, per quanto di competenza, dalla Regione.

  3. Al fine di sviluppare aspetti peculiari della realta' ligure e di promuovere una piu' larga partecipazione alle attivita' di servizio civile, nonche' forme innovative di tali attivita', la presente legge disciplina altresi' il servizio civile regionale, complementare a quello nazionale, nel rispetto delle competenze fissate dal sopraindicato Art. 117 della Costituzione.

  4. Le attivita' svolte ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono il sistema regionale del servizio civile, istituito quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse.

    Art. 2.

    Durata e soggetti

  5. Il servizio civile nazionale di cui all'Art. 1, comma 2, ha la durata prevista dalla normativa nazionale in materia e cioe' di complessivi dodici mesi, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 77/2002.

  6. Il servizio civile regionale di cui all'Art. 1, comma 3, ha durata variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, a seconda degli specifici progetti e tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali.

  7. Costituiscono parte attiva del servizio civile nazionale, attuato a livello regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, la Regione e gli enti di servizio civile, iscritti all'albo regionale di cui all'Art. 5 ed operanti nel territorio regionale, sia in forma singola che associata.

  8. In aggiunta ai soggetti indicati al comma 3, per quanto concerne il servizio civile regionale, costituiscono parte attiva del sistema gli istituti di istruzione e formazione e gli istituti preposti all'inclusione sociale nonche' al recupero di individui soggetti a restrizione della liberta' personale.

    Art. 3.

    Funzioni della Regione

  9. La giunta regionale svolge le funzioni relative all'attuazione del sistema regionale del servizio civile di cui alla presente legge. In particolare, essa provvede:

    1. alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo di cui all'Art. 5;

    2. all'approvazione dei progetti di servizio civile di cui all'Art. 9;

    3. all'approvazione degli schemi di contatto previsti dall'Art. 10, comma 6;

    4. alla effettuazione delle attivita' di monitoraggio, verifica e controllo sull'applicazione della presente legge e sull'attuazione dei progetti di servizio civile nonche' all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale sul servizio civile di cui all'Art. 13;

    5. alla realizzazione delle attivita' di promozione ed informazione, nonche' alla predisposizione di adeguati strumenti di valorizzazione del servizio civile;

    6. alla promozione di attivita' formative sia per i giovani che per i soggetti responsabili e gli operatori di servizio civile;

    7. alla predisposizione e diffusione di supporti e di materiale didattico-illustrativo per gli operatori degli enti;

    8. al rilascio degli attestati di cui all'Art. 10, comma 8.

  10. La giunta regionale esprime, inoltre, il parere relativo al procedimento di esame ed approvazione dei progetti di rilevanza nazionale di cui all'Art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 77/2002.

    Art. 4.

    Funzioni degli enti del sistema regionale del servizio civile

  11. Gli enti di servizio civile iscritti alla seconda parte dell'albo regionale di cui all'Art. 5, sia in forma singola che associata, presentano e attuano i progetti di servizio civile regionale, collaborano e partecipano alle attivita' di competenza regionale con le forme e modalita' previste nel regolamento di attuazione della presente legge.

  12. Gli istituti di istruzione e formazione, possono proporre, in collaborazione con gli enti di cui al comma 1, interventi di educazione civica, con particolare riferimento alla educazione alla mondialita' ed alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi.

  13. Gli istituti preposti alla inclusione sociale, nonche' al recupero di individui soggetti a restrizione della liberta' personale, possono proporre, in collaborazione con gli enti di cui al comma 1, attivita' ed interventi nell'ambito di progetti di servizio civile finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali istituti.

    Art. 5.

    Albo regionale degli enti di servizio civile

  14. E' istituito presso la struttura regionale competente, l'albo regionale degli enti di servizio civile, suddiviso in due distinte parti, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e...

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