Regolamento regionale recante: .

Capo I
O g g e t t o
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 23

dell'8 giugno 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 39-2995 del 30 maggio 2006

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), e in particolare dell'Art. 4, comma 2, il presente regolamento definisce i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene gia' in attivita'.

  2. Il regolamento definisce, altresi', ai sensi dell'Art. 6, comma 1 della legge regionale n. 17/2005, le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione e le `modalita' di effettuazione dell'istruttoria.

    Capo II
    Autorizzazione

    Art. 2.

    Autorizzazione all'esercizio cinematografico

  3. Ai fini del presente regolamento gli interventi su immobili destinati o da destinare a sale o arene per spettacoli cinematografici, oggetto dell'autorizzazione, sono i seguenti:

    1. realizzazione, intesa come l'attivita' di costruzione di nuove sale o arene, con conseguente zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto, o come gli interventi consistenti nella demolizione e conseguente ricostruzione;

    2. trasformazione, intesa come modifica degli immobili o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

    3. adattamento, inteso come adeguamento strutturale o funzionale di immobili gia' adibiti all'esercizio di attivita' cinematografica;

    4. ampliamento, inteso come aumento del numero i schermi o di posti;

    5. trasferimento, inteso come spostamento della sede delle attivita' cinematografiche nell'ambito del territorio provinciale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui al presente regolamento.

    Art. 3.

    Semplificazione

  4. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al presente regolamento:

    1. le sale e le arene con capienza inferiore a cento posti, di cui all'Art. 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 17/2005;

    2. le arene ubicate in comuni sprovvisti di sale o multisale;

    3. i lavori di adattamento di una sala anche in multisala sino a un massimo di quattro schermi, purche' in possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'Art. 12, e che non comportano un incremento dei posti a sedere in misura superiore al 20 per cento rapportato all'ultimo verbale della commissione tecnica comunale laddove operante o della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

    4. i trasferimenti, fatto salvo il mantenimento dello stesso numero di posti.

  5. Nel caso in cui i lavori di cui al comma 1, lettera c) riguardino una sala situata nel territorio urbanizzato, come individuato dal piano regolatore generale comunale, previsto ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela e uso del suolo) e s.m.i., l'adattamento in multisala sino ad un massimo di tre schermi e' consentito anche in deroga alle distanze previste all'Art. 15 e, qualora non si aumenti il numero dei posti, anche in deroga al numero di schermi sino ad un massimo di cinque.

  6. I soggetti titolari di interventi di realizzazione, trasformazione, adattamento, trasferimento delle sale o arene di cui al comma 1 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 17/2005.

    Art. 4.

    Disposizioni procedimentali

  7. La domanda di autorizzazione e' presentata al comune competente per territorio o, laddove operante, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.

  8. La domanda si intende validamente presentata nel giorno corrispondente alla data del protocollo del comune o del SUAP.

    Art. 5.

    Contenuto della domanda e allegati

  9. Nella domanda di cui all'Art. 4 sono indicati o allegati:

    1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita' e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una societa', sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;

    2. tipologia di attivita' per la quale si richiede l'autorizzazione secondo le tipologia di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 17/2005, nonche' l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;

    3. numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

    4. denominazione che si intende assegnare all'esercizio;

    5. certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';

    6. attestazione della disponibilita' dell'area e degli immobili oggetto di intervento.

  10. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti che, salvo la determinazione di cui alla lettera h), devono essere a firma di tecnico abilitato:

    1. planimetria...

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