LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 26 - Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attivita' culturali del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Regione, in attuazione degli artt. 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attivita' culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in particolare la storia, l'identita', il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.

  1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di marketing territoriale per far conoscere e promuovere le numerose opportunita' culturali del territorio.

Art. 2

Tipologia delle iniziative 1. Il sistema coordinato di cui all'art. 1, comma 2, comprende iniziative funzionali al rafforzamento dell'identita' e della competitivita' territoriale e all'aumento dell'attrattivita' del patrimonio e delle attivita' culturali del Lazio nei confronti dei potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in particolare:

  1. la promozione degli attrattori culturali definiti ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla valorizzazione e promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali;

  2. la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attivita' culturali del Lazio;

  3. la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di convegni e di congressi;

  4. l'ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo utile ad una efficace campagna di comunicazione;

  5. l'attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie digitali;

  6. la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali.

Art. 3

Criteri e modalita' per l'attuazione del sistema coordinato delle iniziative 1. Per l'attuazione del sistema coordinato delle iniziative di cui all'art. 2, la Giunta regionale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT