LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 26 - Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attivita' culturali del Lazio.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto 1. La Regione, in attuazione degli artt. 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attivita' culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in particolare la storia, l'identita', il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.
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Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di marketing territoriale per far conoscere e promuovere le numerose opportunita' culturali del territorio.
Art. 2
Tipologia delle iniziative 1. Il sistema coordinato di cui all'art. 1, comma 2, comprende iniziative funzionali al rafforzamento dell'identita' e della competitivita' territoriale e all'aumento dell'attrattivita' del patrimonio e delle attivita' culturali del Lazio nei confronti dei potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in particolare:
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la promozione degli attrattori culturali definiti ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla valorizzazione e promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali;
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la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attivita' culturali del Lazio;
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la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di convegni e di congressi;
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l'ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo utile ad una efficace campagna di comunicazione;
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l'attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie digitali;
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la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali.
Art. 3
Criteri e modalita' per l'attuazione del sistema coordinato delle iniziative 1. Per l'attuazione del sistema coordinato delle iniziative di cui all'art. 2, la Giunta regionale...
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