LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 45 - Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 1, del 5 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
O g g e t t o 1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere d) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina, con la presente legge, la tutela e la conservazione della flora alpina.
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Nel territorio regionale sono soggette a tutela le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.
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Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi connessi con le pratiche colturali comportanti l'utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura e il taglio per la manutenzione delle scarpate stradali.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
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flora spontanea: l'insieme delle specie vegetali autoctone presenti nel territorio regionale, ovvero angiosperme, gimnosperme, pteridofite, briofite e licheni;
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specie vegetale autoctona o indigena: specie naturalmente presente nel territorio regionale o giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
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specie vegetale alloctona o aliena: specie non appartenente alla flora originariamente presente nel territorio regionale, ma che vi e' giunta per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
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specie per uso officinale: specie medicinale, aromatica e da profumo che contiene principi attivi sfruttabili a scopo farmaceutico;
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reintroduzione: azione, attuata sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo e' favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui:
1) si sia ragionevolmente certi della locale estinzione;
2) sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata;
3) siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale;
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introduzioni: immissione di specie vegetali alloctone o aliene e, parimenti, di specie vegetali autoctone, in un territorio posto al di fuori della loro area di documentata presenza naturale in tempi storici;
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lista rossa regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali rare o in pericolo di estinzione predisposto sulla base dei criteri fissati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) per l'elaborazione delle liste rosse internazionali;
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lista nera regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di eventuale monitoraggio, contenimento o eradicazione.
Art. 3
Compiti della Regione 1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di tutela della flora alpina, di seguito denominata struttura competente:
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salvaguarda le specie di flora spontanea autoctona e ne protegge i relativi habitat;
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promuove interventi volti al mantenimento della flora spontanea autoctona mediante specifici programmi di conservazione;
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promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della flora spontanea autoctona e del monitoraggio delle specie vegetali alloctone o aliene, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;
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assicura, sulla base dello stato delle conoscenze, della normativa internazionale, comunitaria e statale e degli elenchi predisposti dall'IUCN, l'aggiornamento, con periodicita' quinquennale, della lista rossa regionale della flora vascolare, degli elenchi regionali delle specie di flora spontanea a protezione rigorosa e di quelle a raccolta regolamentata, nonche' della lista nera regionale della flora vascolare;
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promuove iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffondere la conoscenza e la tutela della flora alpina autoctona e la cultura della conservazione del patrimonio naturale, anche in collaborazione con gli enti gestori delle aree naturali protette, dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei giardini botanici alpini, nonche' con gli enti locali, il Museo regionale di scienze naturali e...
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