LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 45 - Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 1, del 5 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

O g g e t t o 1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere d) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina, con la presente legge, la tutela e la conservazione della flora alpina.

  1. Nel territorio regionale sono soggette a tutela le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.

  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi connessi con le pratiche colturali comportanti l'utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura e il taglio per la manutenzione delle scarpate stradali.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

    1. flora spontanea: l'insieme delle specie vegetali autoctone presenti nel territorio regionale, ovvero angiosperme, gimnosperme, pteridofite, briofite e licheni;

    2. specie vegetale autoctona o indigena: specie naturalmente presente nel territorio regionale o giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

    3. specie vegetale alloctona o aliena: specie non appartenente alla flora originariamente presente nel territorio regionale, ma che vi e' giunta per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

    4. specie per uso officinale: specie medicinale, aromatica e da profumo che contiene principi attivi sfruttabili a scopo farmaceutico;

    5. reintroduzione: azione, attuata sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo e' favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui:

      1) si sia ragionevolmente certi della locale estinzione;

      2) sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata;

      3) siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale;

    6. introduzioni: immissione di specie vegetali alloctone o aliene e, parimenti, di specie vegetali autoctone, in un territorio posto al di fuori della loro area di documentata presenza naturale in tempi storici;

    7. lista rossa regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali rare o in pericolo di estinzione predisposto sulla base dei criteri fissati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) per l'elaborazione delle liste rosse internazionali;

    8. lista nera regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di eventuale monitoraggio, contenimento o eradicazione.

      Art. 3

      Compiti della Regione 1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di tutela della flora alpina, di seguito denominata struttura competente:

    9. salvaguarda le specie di flora spontanea autoctona e ne protegge i relativi habitat;

    10. promuove interventi volti al mantenimento della flora spontanea autoctona mediante specifici programmi di conservazione;

    11. promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della flora spontanea autoctona e del monitoraggio delle specie vegetali alloctone o aliene, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;

    12. assicura, sulla base dello stato delle conoscenze, della normativa internazionale, comunitaria e statale e degli elenchi predisposti dall'IUCN, l'aggiornamento, con periodicita' quinquennale, della lista rossa regionale della flora vascolare, degli elenchi regionali delle specie di flora spontanea a protezione rigorosa e di quelle a raccolta regolamentata, nonche' della lista nera regionale della flora vascolare;

    13. promuove iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffondere la conoscenza e la tutela della flora alpina autoctona e la cultura della conservazione del patrimonio naturale, anche in collaborazione con gli enti gestori delle aree naturali protette, dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei giardini botanici alpini, nonche' con gli enti locali, il Museo regionale di scienze naturali e...

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