LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30 - Disciplina dell'apprendistato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 16 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Principi generali 1. La presente legge disciplina gli aspetti formativi delle tipologie di apprendistato normate dal Titolo VI, Capo I, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione di regolamentazione riconosciuta alla contrattazione collettiva in materia.

Art. 2

F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo, al fine di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalita' e l'occupabilita', promuove la qualita' degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilita', la diffusione sul territorio, l'utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica, trasformando, inoltre, gli esiti positivi dello stesso in stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.

  1. La Regione Abruzzo promuove, altresi', lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di consentire all'apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere le proprie competenze e conoscenze anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

  2. La Regione Abruzzo favorisce, inoltre, intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell'effettiva erogazione della formazione formale.

    Art. 3

    Obiettivi della formazione nell'apprendistato 1. La Regione Abruzzo persegue i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:

    1. valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;

    2. certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;

    3. individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori aziendali;

    4. individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacita' formativa delle imprese;

    5. garanzia della formazione a tutti gli apprendisti.

    Art. 4

    Aspetti formativi dell'apprendistato 1. L'apprendistato, in coerenza con quanto previsto dal Titolo VI, Capo I, decreto legislativo n. 276/2003, e' un contratto di lavoro a contenuto formativo in cui il datore di lavoro, oltre al versamento di un corrispettivo per l'attivita' svolta, garantisce all'apprendista una formazione professionale.

  3. Fatti salvi la normativa statale in materia in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, e i contratti collettivi di lavoro, la presente legge detta le norme per la disciplina degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:

    1. apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003;

    2. apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- professionale ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003;

    3. apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003.

  4. La Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul territorio regionale e con le Province abruzzesi, definisce annualmente, con propria deliberazione, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalita' per la verifica dei risultati.

    Art. 5

    Definizione dei profili formativi 1. Il profilo formativo e' l'insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per ciascuna figura professionale, o per gruppi di figure professionali affini, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno o interno all'impresa, formale e non formale.

    2 La Giunta regionale definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi, i profili formativi dell'apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell'art.

    52, del decreto legislativo n. 276/2003, che individua gli standard minimi nazionali.

  5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono recepiti anche i profili elaborati in sede di contrattazione collettiva nazionale e regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell'art. 3, decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti), del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) decreto legislativo n. 276/2003.

    Art. 6

    Formazione formale 1. Per formazione formale s'intende quella:

    1. svolta in un ambiente strutturato e organizzato;

    2. attuata mediante una specifica progettazione;

    3. con esiti verificabili e certificabili;

    4. assistita da figure professionali con competenze adeguate.

  6. La formazione formale si realizza mediante un percorso formativo, volto all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5.

  7. Qualora la formazione formale venga attuata all'interno di un luogo di lavoro, deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi, mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacita' professionale 4. La formazione formale, esterna o interna all'impresa, si esplica mediante la formazione:

    1. erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;

    2. attuata mediante una specifica progettazione in cui sono esplicitati l'analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalita' di apprendimento;

    3. realizzata e supportata da figure professionali competenti;

    4. registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;

    5. finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalita' e le procedure stabilite con deliberazione di Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi.

  8. Gli organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato di cui all'articolo 17 o le imprese medesime qualora dispongano di capacita' formativa, provvedono all'erogazione della formazione formale.

  9. La capacita' formativa dell'impresa indicata nel comma 5 deve essere intesa come la capacita' della stessa di erogare la formazione formale.

  10. Nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 49, comma 5-ter, decreto legislativo n. 276/2003, in caso di formazione esclusivamente aziendale degli apprendistati professionalizzanti, sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, la definizione della nozione di formazione aziendale, nonche' l'individuazione, per ciascun profilo formativo, della durata, delle modalita' di erogazione della formazione e delle modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.

    Art. 7

    Formazione non formale 1. La formazione non formale e' quella organizzata per obiettivi in cui l'apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro ed i cui esiti vengono rilevati dal tutore aziendale di cui all'articolo 10, che affianca l'apprendista.

    Art. 8

    Piano formativo individuale 1. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui all'art. 4 ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso.

  11. Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze gia' possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l'apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento.

  12. Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi, viene definito un modello unico per la formulazione dei piani formativi individuali.

  13. Il piano formativo individuale deve essere comunque coerente con i profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale ed e' redatto secondo il modello unico di cui al comma 3, tenendo conto delle caratteristiche dei profili formativi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale.

  14. Il piano formativo individuale, redatto in conformita' al modello di cui al comma 3, deve, a pena di nullita':

    1. indicare il percorso di formazione da svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e...

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