DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2009, n. 320 - Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti».
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 2 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante 'Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti' e, in particolare, l'articolo 5 relativo all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, nonche' l'art. 6 inerente l'approvazione in via preventiva da parte della Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2, degli indirizzi per definire le priorita' di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonche' per la concessione dei contributi da assegnare alle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla citata legge regionale;
Visto il proprio decreto 29 ottobre 2008 n. 0297/Pres. con cui e' stata costituita per la presente legislatura la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, successivamente modificata nella sua composizione con proprio decreto 4 dicembre 2008 n. 0324/Pres. e proprio decreto 14 aprile 2009 n. 0104/Pres.;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso' e, in particolare, l'art. 30, comma 1, secondo il cui disposto i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal predetto art. 6 della legge regionale n. 16/2004 predeterminando in un atto regolamentare gli indirizzi sulle priorita' di intervento delle iniziative a favore di consumatori ed utenti da realizzare in ambito regionale, anche al fine di garantire maggior trasparenza nell'azione amministrativa e la possibilita' di dar corso alla previsione di cicli di attivita' pluriennali che perseguano il medesimo indirizzo, in armonia con gli strumenti regionali di programmazione finanziaria;
Ritenuto altresi' di disciplinare in via definitiva i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal citato art. 6 della legge regionale n. 16/2004 per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della funzionalita' e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale, mediante la loro determinazione con cadenza annuale attraverso il Piano Operativo di Gestione di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2007;
Visto il parere favorevole della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti riunitasi il 5 novembre 2009 e tenuto conto delle osservazioni dalla stessa formulate;
Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2490 di data 12 novembre 2009;
Decreta:
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E' emanato, per le finalita' e le motivazioni esposte in parte narrativa, il 'Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante ''Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti''' nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
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Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
TONDO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 16
RECANTE 'NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI' Art.1.
Finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso', disciplina i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante 'Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti' per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della propria funzionalita' e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale 16/2004.
Art. 2.
Iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell'elenco regionale 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente regolamento, l'istanza per l'iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell'elenco regionale istituito dall'art. 5 della legge regionale n.
16/2004 e' presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attivita' produttive, corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 5.
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Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, la documentazione attestante il possesso dei requisiti puo' essere presentata, ai sensi dell'art. 47 del...
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