DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2009, n. 320 - Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 2 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante 'Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti' e, in particolare, l'articolo 5 relativo all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, nonche' l'art. 6 inerente l'approvazione in via preventiva da parte della Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2, degli indirizzi per definire le priorita' di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonche' per la concessione dei contributi da assegnare alle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla citata legge regionale;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 2008 n. 0297/Pres. con cui e' stata costituita per la presente legislatura la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, successivamente modificata nella sua composizione con proprio decreto 4 dicembre 2008 n. 0324/Pres. e proprio decreto 14 aprile 2009 n. 0104/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso' e, in particolare, l'art. 30, comma 1, secondo il cui disposto i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal predetto art. 6 della legge regionale n. 16/2004 predeterminando in un atto regolamentare gli indirizzi sulle priorita' di intervento delle iniziative a favore di consumatori ed utenti da realizzare in ambito regionale, anche al fine di garantire maggior trasparenza nell'azione amministrativa e la possibilita' di dar corso alla previsione di cicli di attivita' pluriennali che perseguano il medesimo indirizzo, in armonia con gli strumenti regionali di programmazione finanziaria;

Ritenuto altresi' di disciplinare in via definitiva i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal citato art. 6 della legge regionale n. 16/2004 per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della funzionalita' e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale, mediante la loro determinazione con cadenza annuale attraverso il Piano Operativo di Gestione di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2007;

Visto il parere favorevole della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti riunitasi il 5 novembre 2009 e tenuto conto delle osservazioni dalla stessa formulate;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2490 di data 12 novembre 2009;

Decreta:

  1. E' emanato, per le finalita' e le motivazioni esposte in parte narrativa, il 'Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante ''Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti''' nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 16

RECANTE 'NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI' Art.1.

Finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso', disciplina i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante 'Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti' per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della propria funzionalita' e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale 16/2004.

Art. 2.

Iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell'elenco regionale 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente regolamento, l'istanza per l'iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell'elenco regionale istituito dall'art. 5 della legge regionale n.

16/2004 e' presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attivita' produttive, corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 5.

  1. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, la documentazione attestante il possesso dei requisiti puo' essere presentata, ai sensi dell'art. 47 del...

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