DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2009, n. 339 - Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39, comma 1, lettera g), e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 e successive modificazioni (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria);

Visto l'art. 33, commi 1 e 2, della citata legge regionale n.

6/2008, contenente la disciplina dei permessi annuali di caccia, e l'art. 39, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale, con uno o piu' regolamenti sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

Visto l'art. 33-bis della medesima legge regionale n. 6/2008 il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la potesta' di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a Riserva di caccia, anche in soprannumero e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;

Visto l'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della stessa legge e, in particolare:

  1. l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;

  2. l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;

  3. l'esercizio dell'attivita' disciplinare connessa a violazione di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;

  4. la tenuta dell'Elenco dei Dirigenti venatori;

  5. la tenuta del Registro dei cacciatori della Regione;

  6. la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'art. 29;

  7. la gestione diretta dei Distretti venatori e delle associazioni delle Riserve di caccia nei casi di cui all'art. 2, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, lettera b) della legge regionale n.

6/2008;

Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono disciplinate ai sensi della normativa previgente e che le funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall'art. 29 della legge regionale n. 6/2008;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 2008, n. 0274/Pres.

(Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 39, comma 1 lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6);

Visto il proprio decreto 30 gennaio 2009 n. 030/Pres.

(Regolamento recante modalita' per l'esercizio dell'attivita' venatoria delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13 della legge 6 marzo 2008, n. 6);

Ritenuto che siano necessarie delle modifiche sostanziali e formali ai Regolamenti vigenti, al fine di addivenire ad un'unitaria e coerente disciplina normativa di tutte le fattispecie di fruizione venatoria in Riserva di caccia, tali da richiedere la sostituzione dei predetti regolamenti con un regolamento che contenga la disciplina unitaria di tutte le funzioni conferite alla Regione dagli artt. 33-bis, 39, comma 1, lettera g) e 40, comma 13 della legge regionale 6/2008;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 novembre 2009, n. 2660;

Decreta:

  1. E' emanato il testo del 'Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art.

    33-bis, dell'art. 39, comma 1, lettera g) e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)', nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

    TONDO

Allegato

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE E CRITERI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ANNUALI DI CACCIA IN ESECUZIONE DELL'ART. 33-BIS, DELL'ART. 39,

COMMA 1, LETTERA G), E DELL'ART. 40, COMMA 13, DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA).

Capo I Disposizioni generali Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina I'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare:

  1. l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;

  2. l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;

  3. la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei Dirigenti venatori;

  4. la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei cacciatori della Regione;

  5. la gestione, in via sostitutiva, dei Distretti venatori e delle associazioni delle Riserve di caccia.

    1. Il presente regolamento disciplina altresi':

  6. la figura degli aspiranti soci a Riserva di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, comma 3, della legge regionale n.

    6/2008;

  7. i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 6/2008.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

  8. annata venatoria: il periodo di tempo intercorrente dall'1 aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo;

  9. stagione venatoria: il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo;

  10. stagione venatoria della caccia di selezione: il periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 gennaio dell'anno successivo.

    Capo II Disposizioni per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia Art. 3.

    Determinazione del numero dei cacciatori 1. Il numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attivita' venatoria in ciascuna Riserva di caccia e' determinato secondo i criteri previsti dal Piano Faunistico Regionale.

    1. Il numero massimo di cacciatori ammissibili per ciascuna Riserva di caccia e' determinato con provvedimento del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, di seguito denominato Servizio competente.

    2. Qualora il territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia si riduca o aumenti in misura superiore al 5 per cento per l'effetto dell'istituzione o del venir meno di aree naturali protette, oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, zone di rifugio, aziende venatorie o per altre fattispecie di modifica dell'area destinata alla attivita' venatoria comunicate al Servizio competente, il Servizio competente provvede a rideterminare il numero massimo dei cacciatori ammissibili.

      Art. 4.

      Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserva di caccia 1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano la domanda di ammissione a una Riserva di caccia, a pena di inammissibilita', dal 1° al 31 marzo di ogni anno al Servizio competente, in conformita' al modello di cui all'Allegato A del presente regolamento. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione.

    3. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi presentano la domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia, a pena di inammissibilita', nel corso del mese di marzo di ogni anno al Servizio competente in conformita' al modello di cui all'Allegato B del presente regolamento.

      Art. 5.

      Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia 1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia, con le seguenti priorita' di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:

  11. residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

  12. residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

  13. agenti di cui all'art. 16 della legge regionale 18 marzo 1993, n.21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria) che chiedono il trasferimento dalla Riserva di caccia sul cui territorio sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;

  14. residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

  15. residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono I'ammissione e mai stati ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

  16. residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi a una Riserva di caccia;

  17. residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in...

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