LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 25 - Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel terriorio della Regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attivita' educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.

  1. Le attivita' disciplinate dalla presente legge non si considerano attivita' di campeggio e di soggiorno ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.

    14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo' e successive modifiche) e successive modifiche e dei regolamenti regionali 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche e 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successive modifiche.

    Art. 2

    Campo di applicazione 1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'art. 1 svolgono le proprie attivita' anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo socio-educativo e didattico quali:

    1. soggiorno in accantonamento;

    2. soggiorno in area attrezzata;

    3. campeggio autorganizzato;

    4. campeggio mobile-itinerante.

    Art. 3

    Soggiorno in accantonamento 1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalita', pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.

  2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo accolgono un numero di persone rapportato alle capacita' ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e sono servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

    Art. 4

    Soggiorno in area attrezzata 1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.

  3. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacita' ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed e' servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

  4. E' consentito inoltre l'utilizzo temporaneo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

    Art. 5

    Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata 1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli artt. 3 e 4 si presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture regionali, indicando:

    1. le generalita' di uno o piu' responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;

    2. la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;

    3. l'assenso del proprietario dell'area;

    4. la tipologia del soggiorno;

    5. l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio...

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