N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta al n. 15643/09 del ruolo generale avente per oggetto risarcimento danni da incidente strasale, promossa da Castaldo Davide, residente in Torino, ed elettivamente domiciliato in Torino corso Tassoni, n. 12 presso lo studio dell'avvocato Massimo Perrini che lo rappresenta e difende come da delega in atti;

Contro Uniqa protezione S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Udine, viale Venezia n. 99 ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Matteotti n. 53 presso lo studio dell'avvocato Angelo Formica che la rappresenta e difende in forza di delega in atti, convenuta, nonche' contro Arcuri Teo residente in Rivalta (Torino), via Giaveno n. 46/2, altro convenuto contumace.

Ha depositato la seguente ordinanza.

Premesso Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2009 il sig.

Castaldo Davide conveniva in giudizio la Uniqa Assicurazioni s.p.a.

chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 31 gennaio 2008; asseriva l'attore che in tale data era trasportato sulla Lancia Y targata CS965AF di proprieta' e condotta dal sig. Arcuri Teo assicurata per la responsabilita' civile obbligatoria dalla Uniqa Assicurazioni s.p.a., e che detto veicolo veniva urtato. dalla Fiat Tipo targata TO41297R di proprieta' del sig. Barbagiovanni Luca ed assicurata per la responsabilita' civile obbligatoria dalla Reale Mutua Assicurazioni;

All'udienza di comparizione il G.d.P. rilevava la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti del vettore che veniva quindi evocato in giudizio dalla difesa attorea senza che peraltro esso vettore provvedesse a costituirsi in giudizio alla successiva udienza, per cui verificata la presenza delle condizioni di legge ne veniva dichiarata la contumacia; sempre all'udienza di comparizione la difesa attorea dichiarava che per mero errore aveva evocato in giudizio l'Uniqa Assicurazioni s.p.a. omettendo l'esatta sua denominazione di Uniqa Protezione e quest'ultima si costituiva regolarmente in giudizio alla successiva udienza dichiarando in sostanza di assumere la gestione della lite in luogo di Uniqa Assicurazioni s.p.a che veniva quindi estromessa dal giudizio;

Espletate le prove ammesse, le parti all'udienza del 19 ottobre 2009 precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta a sentenza; la difesa attorea chiedeva in via preliminare, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 139, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 in riferimento agli articoli 2, 3, 10 , 24 e 32 della Costituzione, sospendersi il giudizio e disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

La risoluzione della questione di legittimita' costituzionale cosi' preliminarmente sollevata puo' indubbiamente esplicare notevoli conseguenze sulla decisione del giudizio in corso, posto che nello stesso non e' in discussione la responsabilita' di parte convenuta ma essenzialmente il risarcimento del danno alla persona patito dall'attore per la cui quantificazione dovrebbe farsi obbligatoriamente riferimento a quanto stabilito dall'articolo l39 del d.lgs. n. 209/2005, il che non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, per cui si ritiene necessario sollevarla per quanto in appresso verra' precisato, sospendendo il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Le argomentazioni esposte dalla difesa dell'attore possono sinteticamente cosi' riassumersi: premesso che il danno patito dallo stesso attore e' tale da non poter essere adeguatamente risarcito in considerazione delle sue particolari caratteristiche che fanno si che la sua quantificazione, ove effettuata con riferimento ad un'adeguata sua personalizzazione come ritenuto dall'attuale evoluzione legislativa esuli dai criteri di legge, vengono effettuate le seguenti critiche all'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005: a) violazione dell'art. 76 della Costituzione da parte di detta norma per l'introduzione di un limite per la liquidazione del danno alla persona non previsto dalla legge delega 23 luglio 2003, n. 229 ed inferiore a quanto in precedenza liquidato con le tabelle in uso presso i vari tribunali; a1) illegittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge n. 57/2001 e 23 della legge n. 273/2002 laddove, a seguito di caducazione dell'art. 139, si giungesse ad una reviviscenza di dette norme dovendosi applicare gli ordinari criteri risarcitori del danno alla persona comunemente adottati dalla giurisprudenza di merito e di legittimita'; b) violazione dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione a fronte dello squilibrio esistente tra la personalizzazione del danno dell'infortunato effettuata secondo le tabelle in uso presso i vari Tribunali e quella concessa dai criteri di cui all'art. 139 che pongono limiti rigidi, squilibrio che e' ancora piu' evidente se si prende in considerazione anche solo il fatto che un'invalidita' del 10%, allo stato, viene liquidata con le suindicate tabelle, mentre quella del 9% viene liquidata con i criteri di detta norma ed ulteriore difformita' di trattamento e' evidenziabile dopo l'intervento delle Sezioni unite della suprema Corte laddove venne rivisitata la liquidazione del danno non patrimoniale soprattutto con riferimento ai contenuti del danno biologico con conseguente impossibilita' di riconoscere il danno morale come in precedenza accadeva nella pratica; c) violazione dell'articolo 3, comma 1 della Costituzione con riferimento al soggetto danneggiante od alla tipologia della causa del danno; sotto il primo aspetto viene preso in considerazione il fatto che la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del d.lgs.

n. 209/2005 si affianca senza sostituirla, alla procedura ordinaria, nel senso che il danneggiato puo' agire per il risarcimento del suo danno sia nei confronti della propria assicurazione sia nei confronti del danneggiante con il risultato che nel rapporto assicurato assicuratore operano necessariamente i criteri dell'articolo 139 mentre nel rapporto tra danneggiante e danneggiato regolato dalle norme ordinarie potrebbe aversi una liquidazione dello stesso danno secondo le tabelle in uso presso i singoli Tribunali con risultati ovviamente difformi; riguardo al secondo aspetto viene invece in considerazione il fatto che il danneggiato da eventi della circolazione stradale viene risarcito con i limiti di legge, mentre questi finirebbero per non operare per il soggetto danneggiato da altri eventi; d) violazione degli articoli 2 e 24 della Costituzione in relazione ad una corretta e necessaria personalizzazione del danno, posto che il limitato incremento del 20% concesso dalla legge non tiene conto delle diverse effettive ricadute che uno stesso pregiudizio puo' provocare a vari soggetti portando ad un livellamento dei risarcimenti soprattutto nella valutazione dei risvolti dinamico relazionali che in concreto possono avere conseguenze differenti da soggetto a soggetto; e) violazione dell'articolo 32 della Costituzione per il mancato risarcimento della sofferenza fisica e morale quale limite del diritto alla salute e cio' in particolare dopo l'intervento delle Sezioni unite della Cassazione laddove si ritenga che il danno morale resti compreso nel danno biologico tanto piu' che il primo non consiste solo nel dolore fisico preso in considerazione nella quantificazione del secondo ma anche nella sofferenza morale. La difesa attorea rilevava infine l'impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 139 in relazione ai mutati indirizzi giurisprudenziali quali recepiti dal diritto vivente posto che detta norma non lascia spazi di manovra al giudicante il quale si deve limitare ad un conteggio matematico che impedisce un'adeguata personalizzazione del danno.

Osserva

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1) Richiami sui precedenti legislativi e sulle questioni sorte in ordine agli stessi.

Prima di procedere all'esame della questione di legittimita' costituzionale sollevata e' opportuno ricordare quanto a suo tempo osservato in ordine all'articolo 5 della legge 5 marzo 2001con il quale si introdussero le tabelle per la liquidazione del danno biologico per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento ed all'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che introdusse la possibilita' di aumento dell'ammontare del danno biologico liquidato in forza di tali tabelle, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

In ordine al momento in cui entrarono in vigore dette norme, che si puo' dire rappresentino l'antecedente storico dell'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005, si deve ricordare che lo stesso art. 5 della legge n. 57/2001 prevedeva che i competenti Ministeri provvedessero alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni all'integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' il che avvenne con il decreto ministeriale 3 luglio 2003 (in G.U. 11 settembre 2003, n. 211) per cui l'articolo 5 della legge n. 57/2001 risulto' di fatto applicabile solo dopo l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale.

Di recente si e' osservato che da quel momento venne introdotto '... un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente (sino a 9 punti) in deroga al regime ordinario codificato dall'articolo 2056 c.c. e con la previsione (introdotta da successiva novella n. 273 del 2002) del potere di correzione della stima del danno nella misura del 25%, cosi' delimitando il potere di personalizzazione del danno, ampiamente sostenuto dalla Corte costituzionale (1986 n. 194) e della Corte di cassazione (incluso il punto 4.9 del preambolo sistematico delle...

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