LEGGE REGIONALE 20 novembre 2009, n. 24 - Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:
Art. 1
F i n a l i t a' 1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell'ambito delle proprie competenze. la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale, in coerenza con quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.
Art. 2
Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' istituita, ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.
Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL).
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L'ABECOL ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008.
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La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sicurezza, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, il programma annuale di attivita' e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali essa deve conformare la propria azione.
La Giunta regionale esercita altresi' la vigilanza e il controllo nei confronti dell'A BECOL.
Art. 3
Compiti dell'ABECOL 1. ABECOL promuove la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati.
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Nella fase del sequestro dei beni, l'ABECOL:
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promuove, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalita' di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalita' di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati;
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presta la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.
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