LEGGE REGIONALE 9 novembre 2009, n. 67 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 13 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'art. 181, comma 1, l'art.

196, comma 1, lettera l) e l'art. 206;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

  1. In attuazione degli artt. 181, comma 1, e 196, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152/2006, che prevedono, rispettivamente, l'adozione da parte delle regioni di misure economiche per favorire la riduzione dello smaltimento finale, nonche' l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi, occorre adeguare la normativa regionale esistente sulla concessione di incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti;

  2. In merito ai contributi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, occorre tener conto delle norme e dei principi del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa a carico degli utenti;

  3. Proprio al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti, oltre che per incentivare la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti, il presente intervento normativo stabilisce che il concorso finanziario della Regione a favore dei soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti non altera l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n.

    152/2006 e che i contributi erogati devono essere contabilizzati separatamente nonche' scomputati dai costi a carico dell'utenza;

  4. In attuazione del decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare dell'artn. 206, la Giunta regionale puo' erogare contributi per la realizzazione di investimenti anche a favore di imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonche' associazioni di categoria, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, attraverso la stipulazione degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 206 del decreto legislativo n. 152/2006, aventi ad oggetto, tra l'altro, la riduzione, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti, nonche' l'impiego dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

  5. Nel caso di contributi agli investimenti privati, i provvedimenti attuativi dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificato dalla presente legge, dovranno essere conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01), che ha stabilito regole precise per la concessione di contributi ai produttori di rifiuti nonche' alle imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei rifiuti prodotti da altre imprese, finalizzata al conseguimento di obiettivi ambientali quali la riduzione dello smaltimento finale;

  6. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n.

    659 (Regolamento del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE), e' inserita la clausola di sospensione che subordina l'erogazione dei contributi che si configurano come aiuti di Stato alla pronuncia favorevole della Commissione dell'Unione europea sui relativi provvedimenti attuativi;

  7. A seguito dell'entrata in vigore...

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