CONCORSO (scad. 19 gennaio 2006)

Scuola superiore della pubblica amministrazione

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, regolamento recante modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, recante settori scientifico-disciplinari, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la circolare dell'8 novembre 2005, n. 4/05, del Ministro per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005, con il quale e' stato approvato l'elenco dei titoli post-universitari riconosciuti idonei per l'ammissione al concorso per la frequenza del corso-concorso e delle istituzioni formative pubbliche o private abilitate a rilasciarli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2004, n. 118, regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro, e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ed in particolare l'art. 20 concernente prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2005, con il quale la Scuola superiore della pubblica amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 sopra indicato, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del trenta per cento, per un totale di centocinquantasei allievi; Considerato che una vincitrice del concorso di ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale bandito con decreto 25 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale Concorsi ed esami - n. 22 del 18 marzo 1997, impossibilitata alla frequenza perche' in astensione obbligatoria per maternita', e' ammessa al corso-concorso di cui al presente bando per effetto del diritto acquisito in vigenza dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439; Ritenuto, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che il numero degli allievi da selezionare con la presente procedura concorsuale deve essere fissato in centocinquantacinque unita'; Ritenuto opportuno specificare che nel presente bando si intende per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; per diploma di specializzazione (DS) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999; per dottorato di ricerca (DR) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centocinquantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, da svolgersi presso le sedi stabilite dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di seguito denominata SSPA, per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle seguenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici: Ministero degli affari esteri, due posti; Ministero delle attivita' produttive, tre posti; Ministero della difesa, due posti; Ministero dell'interno, sei posti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cinque posti; Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, dodici posti; Ministero delle politiche agricole e forestali, tre posti; Ministero della giustizia, tre posti; Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, trenta posti; Ministero della salute, tre posti; Agenzia delle entrate, diciassette posti; Agenzia delle dogane, cinque posti; INPDAP, cinque posti; INPS, quindici posti; INAIL, sette posti; ENPALS, due posti.

    Art. 2.

    Requisiti di ammissione

  2. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati. a) Per quanto concerne il titolo di studio e' necessario che il candidato si trovi in una delle condizioni previste dai seguenti punti a1), a2), a3), a4). a1) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea (L), ed inoltre di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica (LS) ora denominata laurea magistrale (LM); diploma di specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR); titoli post-laurea rilasciati da universita' o istituti universitari italiani o stranieri all'esito di corsi di durata almeno biennale, oppure annuale cumulabile purche' conseguiti in due anni di corso diversi, che si siano conclusi con un esame finale e nell'ambito dei quali il candidato abbia sostenuto almeno un esame nelle classi di materie comprese nei settori scientifico-disciplinari indicati nell'allegato C parte integrante del presente bando; titoli post-laurea rilasciati da primarie istituzioni formative pubbliche o private, costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, oppure annuali cumulabili purche' conseguiti in anni di corso diversi, rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295; i titoli e le istituzioni formative in questione sono esclusivamente quelli indicati nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005. a2) Sono ammessi al concorso i...

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