CONCORSO (scad. 23 gennaio 2006)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ´Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioniª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il CCNL, comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999; Visto il contratto integrativo di amministrazione, stipulato in data 18 aprile 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, comprendente la determinazione dell'organico del ruolo centrale agricoltura; Rilevate le vacanze esistenti in organico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, recante la autorizzazione a bandire procedure di reclutamento; Visto il nulla osta ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica con nota n. DFP/43515/05/1.2.3.2 del 30 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di tredici posti nell'area C, posizione economica C2, profilo professionale di direttore tecnico.

    Art. 2.

    Riserva di posti

  2. Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 3. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

    Art. 3.

    Requisiti per l'ammissione

  3. Per l'ammissione al concorso e' richiesto, il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; d) diploma di laurea (DL) in agraria, scienze forestali, ingegneria o altro diploma di laurea equivalente per legge ovvero i corrispondenti titoli di studio denominati laurea e laurea specialistica (L e LS/LM); e) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; f) adeguata conoscenza della lingua italiana; g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Si ritengono equivalenti i titoli di studio conseguiti all'estero, che siano stati dichiarati equivalenti a quelli su indicati secondo la normativa vigente dall'autorita' italiana competente; sara' cura del candidato dichiarare in sede di domanda di partecipazione al concorso il provvedimento di equivalenza (ovvero la richiesta di provvedimento ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001). 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile ovvero coloro che siano stati licenziati in applicazione dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ovvero coloro che siano comunque impediti ad accedere al pubblico impiego ai sensi della vigente normativa. 3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.

    Art. 4.

    Presentazione delle domande. Termini e modalita'

  4. La domanda di ammissione al concorso, con valore di autocertificazione, dovra' essere redatta, riportando tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire, avvalendosi della procedura informatica guidata disponibile sulla seguente pagina web: www.cnipec.it oppure scritta a macchina o in stampatello secondo lo schema di cui all'allegato A del presente bando. Le corrette modalita' a cui attenersi per l'utilizzo della procedura informatica di compilazione della domanda di ammissione con valore di autocertificazione sono descritte nella predetta pagina web. 2. Sia nel caso che la domanda di partecipazione con valore di autocertificazione sia...

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