CONCORSO (scad. 10 ottobre 2005)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998; Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996; Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari; Delibera: Art. 1. E' indetta, per l'anno 2005, la terza sessione dell'esame d'idoneita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

Art. 2. Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

Art. 3. Le domande di ammissione all'esame d'idoneita' devono essere presentate in carta semplice entro il 10 ottobre 2005 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle provincie di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui e' costituita la competente commissione. I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Le domande possono anche essere trasmesse per fax, entro lo stesso termine, esclusivamente ai numeri delle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. Al fine della verifica del rispetto del termine suddetto fanno fede la data e l'ora di ricezione che vengono automaticamente registrate al momento della ricezione del fax dall'apparecchiatura...

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