CONCORSO (scad. 26 settembre 2005)

IL DIRETTORE GENERALE per il personale Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 3, del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 285; Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, ed in particolare l'articolo 30, comma 2, concernente la rideterminazioni dei titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso di ammissione alla carriera diplomatica, di cui all'articolo 99-bis del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, contenente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo n. 196/2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 35, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ed in particolare, il comma 97, con il quale e' stabilito che, nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2005, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, con il quale il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare una procedura di reclutamento per ventisette funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica, Decreta

Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di segretario di legazione in prova. Due candidati possono conseguire la specializzazione in materia commerciale, due candidati la specializzazione per il vicino oriente e due candidati la specializzazione per il medio ed estremo oriente. 2. Quattro dei ventisette posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. 3. I posti riservati ai sensi del comma 2 del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 4. Per conseguire le specializzazioni sopraindicate i candidati devono superare le prove integrative di cui al successivo art. 10.

Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono necessari i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 2) eta' non superiore ai trentadue anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. Il limite di eta' di trentadue anni e' elevato: a) di un anno per i candidati coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite massimo di eta' per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Il limite massimo di eta' e' elevato per i funzionari internazionali che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia. Tale elevazione viene calcolata in corrispondenza del periodo di servizio presso le organizzazioni internazionali e fino ad un massimo di cinque anni. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso della laurea. 3) una delle lauree specialistiche afferente alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, n. 17: giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), studi europei (classe n. 99/S), ovvero la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche ed economia e commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altra equipollente alle suddette ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, conseguita presso universita' o istituti di istruzione universitaria. I candidati in possesso di laurea specialistica, di laurea o altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi alle prove concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima; 4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere ed, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso; 5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. 3. L'Amministrazione dispone...

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