CONCORSO (scad. 7 marzo 2005)

IL COMANDANTE GENERALE Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, e 5 luglio 1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali, e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva; Ritenuto di dover riservare 4 posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso; Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Vista la convenzione tra l'Universita' degli Studi di Bergamo, l'Universita' degli Studi di Milano e l'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza, datata 20 dicembre 2001; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 445/2002, datata 24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per l'arruolamento nel Corpo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 387400, datata 20 novembre 2003, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra l'altro, nel 50% l'aliquota massima di personale femminile da arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2005; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)»; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto per l'anno accademico 2005/2006 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di 55 allievi ufficiali del «ruolo normale» al primo anno del 105° corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il presente concorso, non potra' superare il 50% dei posti messi a concorso, cioe' 27 unita'. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno del 105° corso in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 24. 3. Quattro dei suddetti 55 posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal successivo art. 2...

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