CONCORSO (scad. 27 dicembre 2004)

Dipartimento per l'istruzione Direzione generale per il personale della scuola;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2001 n. 341, concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento all'art. 21; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 25 e 29; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), con particolare riferimento agli articoli 19 e 22, commi 8, 10 e 11; Vista la legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attivita' motorie e sportive; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 29 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lettera c); Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 24 marzo 2001, n. 127 concernente il differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997 n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 10 novembre 2004 prot. n. 15950, che si accoglie parzialmente in relazione alla contestuale esigenza dell'Amministrazione di valorizzare i punteggi degli incarichi di servizio piu' strettamente connessi ai compiti di direzione delle istituzioni scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, nonche' all'esigenza di assicurare l'omogenea applicazione del criterio della non cumulabilita', per ciascun anno, dei punteggi relativi agli incarichi/servizi prestati, con esclusione, pertanto, del servizio di ruolo di cui al punto 1) della tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali; Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale; Vista la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004 (Reg. n. 8 Fog. n. 367), con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per ulteriori millecinquecento unita' rispetto a quelle autorizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002; Visto il decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito con modificazione in legge 27 luglio 2004 n. 186, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'art. 8 bis; Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448; Vista la nota del 30 settembre 2004 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca delega il Direttore generale della Direzione generale per il personale della scuola alla firma del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001; Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Concorso e posti

  1. In attuazione dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 22, commi 8 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. 2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e per il settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, e' determinato in n. 1.500 posti complessivi come riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto. 3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia provvedera' ad indire apposito bando.

    Art. 2.

    Organizzazione del concorso

  2. In applicazione dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 22, comma 10, della legge n. 448/2001, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. 2. L'Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del corso concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.

    Art. 3.

    Articolazione della procedura concorsuale

  3. La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente: a) selezione per titoli; b) concorso di ammissione; c) periodo di formazione; d) esame finale. 2. Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per i tre settori formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1), di cui al precedente art. 1, comma 2.

    Art. 4.

    Requisiti per l'ammissione

  4. Al corso concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o titolo equiparato nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi. 2. Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, e' valido se...

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