CONCORSO (scad. 6 maggio 2004)

IL DIRETTORE GENERALE per il personale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti i funzionari aggiunti amministrativo-contabili ed i funzionari aggiunti economico-finanziari e commerciali dell'area funzionale C, posizione economica C1, in quanto le funzioni proprie dei suddetti funzionari aggiunti esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi relativamente al Ministero degli affari esteri; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7, ed in particolare l'ultimo comma, che stabilisce che i titoli previsti dai contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alla posizione C1 del comparto Ministeri devono ritenersi equivalenti al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale n. 509/1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001; Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno 2003; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2003, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura di cinquantadue posti nell'aerea funzionale C, posizione economica C1, di cui diciannove nel profilo professionale «funzionario aggiunto amministrativo-contabile» e trentatre nel profilo professionale «funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale» degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2004, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2 della succitata legge n. 289; Ravvisata la necessita' di indire un concorso per complessivi cinquantadue posti nell'area funzionale C, posizione economica C1 di cui diciannove nel profilo professionale «funzionario aggiunto amministrativo-contabile» e trentatre nel profilo professionale «funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale» degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a complessivi cinquantadue posti nell'area funzionale C, posizione economica C1, suddivisi nei sottoindicati profili professionali: a) 19 posti nel profilo professionale «funzionario aggiunto amministrativo-contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»; b) 33 posti nel profilo professionale «funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali dei Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari». A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. A norma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) diploma di laurea, conseguito presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica, in scienze politiche o economia e commercio o giurisprudenza o ogni altra laurea equipollente alle suddette ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Ai predetti diplomi di laurea, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento didattico degli atenei, i corrispondenti titoli di studio di primo livello denominati laurea (L) previsti dall'art. 3 del Regolamento n. 509/1999 e successive modifiche, citato nelle premesse. In caso di possesso di titolo di studio di primo livello (L), indicare anche la denominazione della classe di...

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