CONCORSO (scad. 25 marzo 2004)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (scad. 25 marzo 2004) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1); Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il quale e' stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per gli indirizzi di nuovo ordinamento; Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali; Ordina: Art. 1. 1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale. Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: a) completato un periodo triennale di attivita' tecnica subordinata, anche al fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990); b) completato un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990); c) completato un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990); d) completato un periodo biennale di pratica durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990). Il periodo biennale di formazione e lavoro ed il periodo di pratica biennale devono essere stati svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista con attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio; e) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere in relazione al diploma posseduto (specializzazione) (art. 55, comma 3, D.P.R. n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti industriali accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: f) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata [art. 8, comma 3, D.P.R. n. 328/2001 e relativa tabella a)]; g) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, D.P.R. n. 328/2001). 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 328/2001). Art. 3. Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali, elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei collegi dei periti industriali, ad eccezione delle sedi di esame di Verres, Verbania, Imperia, Urbino e Caltanissetta, individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Aosta, Gravellona Toce, Ventimiglia, Pesaro ed Agrigento che non sono sedi di istituti tecnici industriali (l'intera provincia di Agrigento ne e' priva). 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi, ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande. Art. 4. Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4™ serie speciale, presentare, come indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato nella provincia (ad eccezione di Agrigento) sede del collegio competente alla verifica del possesso del requisito di ammissione (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990). 2. Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede d'esame ed inviate al detto collegio, si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. Art. 5. Domande di ammissione - Contenuto 1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato D.P.R.), devono dichiarare (artt. 46 e 47 citato D.P.R.): il cognome ed il nome; il luogo e la data di nascita; la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale, con precisa indicazione: della esatta denominazione della specializzazione (per meccanica precisare se di nuovo o precedente ordinamento); dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non...

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