CONCORSO (scad. 12 febbraio 2004)

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO 12 febbraio 2004 Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di centouno guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina militare - Anno 2004. IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare ,br; di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in particolare l'art. 22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, delle legge 14 novembre 2000 n. 331 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di concorrenti di sesso femminile che possono conseguire la nomina a guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali nei vari Corpi della Marina; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Ravvisata la necessita di indire concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 101 guardiamarina in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che il Vice direttore militare piu' anziano sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 10 ottobre 2002, concernente la nomina dell'Ammiraglio di divisione in s.p.e.

Giuseppe Lertora a Vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. Sono indetti per l'anno 2004 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina

    1. concorso a trentotto posti nel Corpo di stato maggiore, di cui diciannove riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; b) concorso a venti posti nel Corpo del genio navale, di cui dieci riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; c) concorso a dodici posti nel Corpo delle armi navali, di cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; d) concorso a due posti nel Corpo sanitario militare marittimo, di cui uno riservato ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; e) concorso a dodici posti nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; f) concorso a diciassette posti nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui nove riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli.

  2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di sottufficiali idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

  3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.

    Art. 2.

    Requisiti di partecipazione

  4. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, possono partecipare

    1. per il Corpo di appartenenza

    ufficiali di complemento della Marina che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3 stiano prestando servizio di prima nomina; ufficiali di complemento della Marina che alla predetta data risultino vincolati alla ferma biennale non rinnovabile di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero in congedo dopo aver prestato servizio in detta ferma per...

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