ERRATA-CORRIGE

IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e successive modificazioni; Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze Armate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 177; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 380/99, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, che prevede tra l'altro la possibilita' di indicare nei bandi di concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze di impiego; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare relativa all'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile 2000; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Vista la direttiva in data 3 aprile 1995 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente la procedura per l'assegnazione dell'incarico ai volontari in ferma triennale nell'Esercito; Vista la convenzione stipulata in data 14 maggio 2001 tra la societa' Ferrovie dello Stato e l'amministrazione della difesa la quale prevede, in particolare, che i volontari in ferma breve con almeno un anno di servizio possono essere assegnati alla specialita' Genio ferrovieri nei limiti del numero fissato dall'amministrazione della difesa ed anche in relazione al numero di assunzioni che le FF.SS. riterranno presumibile effettuare nel corso degli anni successivi per i profili professionali dalla societa' stessa indicati; Visti i fogli dell'ispettorato logistico dell'esercito n. 2771/12.3/1601 in data 27 gennaio 2003 e n. 6530/12.3/1601 del 21 febbraio 2003; Considerato, altresi', che occorre dare attuazione alla vigente normativa che prevede incentivi per il collocamento dei volontari nel mondo del lavoro; Tenuto presente che la permanenza in ferma volontaria ed in rafferma non puo' complessivamente eccedere il limite massimo temporale fissato dall'art. 15, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215/2001; Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente bando di concorso; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata la seconda procedura selettiva per l'attribuzione, nella specialita' Genio ferrovieri dell'Esercito, dei sottoindicati incarichi per ciascuno dei blocchi e per le unita' rispettivamente indicate: Blocco A): Macchinista - 100; Capo Stazione - 25. Blocco B): Manovratore/deviatore (corrispondente ai profili professionali operatore della circolazione/deviatore) - 70; Pontiere per unita' ferrovieri (corrispondente al profilo professionale operatore della manutenzione) - 30. 2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 i volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito Italiano, gia' in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento in ferma volontaria e che si trovino nelle seguenti condizioni: a) abbiano maturato almeno un anno di servizio alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e che non abbiano ultimato il sesto mese antecedente la data di fine ferma triennale; tali periodi debbono essere calcolati dalla data di decorrenza giuridica della ferma breve e devono essere compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; sono pertanto esclusi coloro che risultino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in posizione di rafferma o riserva; b) qualora arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 332/97, abbiano titolo per essere immessi nella Forza Armata Esercito. 3. Gli aspiranti potranno concorrere per il blocco di loro scelta purche' in possesso dei requisiti richiesti per il blocco prescelto. Nell'ambito del blocco prescelto potra' essere indicato l'incarico al quale si aspira. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta' di sospendere o rinviare la procedura suddetta in ragione di esigenze attualmente ne' valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della Difesa provvedera' a darne...

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