ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO(scad. 8 maggio 2003) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei periti agrari; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante disciplina anche degli adempimenti propri dei collegi (art. 6, comma 2); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali; Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Ordina: Art. 1. 1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario. Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: A) completato un periodo biennale di pratica presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991); B) completato un periodo triennale di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991); C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti agrari accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A); E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Art. 3...

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