ERRATA-CORRIGE

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio 1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva; Ritenuto di dover riservare quattro posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante "Disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale"; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato"; Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' nella Guardia di finanza", con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la determinazione del comandante generale n. 167483 datata 1 giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (testo A); Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso; Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante "Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza"; Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo, l'Universita' degli studi di Milano, e dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" con l'Accademia della Guardia di finanza, datata 20 dicembre 2001; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata 24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di "celibato", "nubilato" e "vedovanza", previsti per l'arruolamento nel Corpo; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2002, che fissa - tra l'altro - nel 40% l'aliquota massima di personale femminile da arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2003; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 2003/2004 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del "ruolo normale" al primo anno del centotreesimo corso dell'Accademia della Guardia di finanza. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il presente concorso, non potra' superare il 40% dei posti messi a concorso, cioe' ventidue unita'. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno del centotreesimo corso in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 21. Quattro dei suddetti cinquantacinque posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali); b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) una prova scritta di cultura generale; d) una prova di efficienza fisica; e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; f) tre prove orali; g) una prova facoltativa di una lingua straniera; h) una prova facoltativa di informatica; i) visita medica di controllo. Il corso di Accademia avra' inizio nella data che sara' stabilita dal comando generale della...

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