ERRATA-CORRIGE

IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza italiana; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di complemento; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188, emanato in esecuzione dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione, tra l'altro, all'arruolamento degli allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale militare dell'Aeronautica; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; Vista la direttiva n. 51, edizione maggio 2001, del Comando generale delle scuole, concernente norme per la selezione dei candidati ai concorsi per il reclutamento degli allievi ufficiali di complemento (esclusi i piloti) dell'Aeronautica militare; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2003 partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica,

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto un concorso per l'ammissione di duecento giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) "laureati" e "diplomati", che avranno luogo presso la Divisione formazione superiore - Scuola di Applicazione dell'Aeronautica militare di Firenze, per il conseguimento della nomina a sottotenente di complemento nei ruoli, Arma, Corpi e specialita' dell'Aeronautica militare, con il numero di posti di seguito indicati: Laureati: ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.n.): 3 posti; ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.r.n.): 50 posti; ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.): 8 posti, cosi' suddivisi: specialita' "elettronici": 2 posti; specialita' "chimici": 2 posti; specialita' "fisici": 2 posti; specialita' "costruzioni aeronautiche ed aerospaziali": 2 posti. Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.): 97 posti; ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.s.): 12 posti; ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.): 30 posti, cosi' suddivisi: specialita' "aeronautici": 4 posti; specialita' "armamento": 2 posti; specialita' "elettronici": 8 posti; specialita' "infrastrutture ed impianti": 5 posti; specialita' "chimici": 2 posti; specialita' "geofisici": 5 posti; specialita' "motorizzazione": 4 posti. I posti di cui sopra sono ripartiti nei corsi appresso indicati, che si svolgeranno nei periodi a fianco di ciascuno riportati: 123o corso (dal 8 settembre al 28 novembre 2003) Laureati: ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (8 unita); ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (25 unita). Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (37 unita); ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (30 unita). 124o corso (dal 29 marzo al 18 giugno 2004). Laureati: ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (25 unita); ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico (3 unita). Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (60 unita); ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (12 unita). 2. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, nonche' la ripartizione per ruolo, Arma, Corpo e specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento. 3. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di modificare le date di svolgimento dei corsi di cui al precedente, comma 1, di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente decreto e di trasferire i giovani da un corso all'altro.

    Art. 2.

    Requisiti

    Possono concorrere a domanda per l'ammissione ad uno dei corsi A.U.C. di cui al precedente articolo 1, i giovani di sesso maschile che: a) siano in possesso della cittadinanza italiana; b) abbiano compiuto il 18o anno di eta' e non abbiano superato il 28o alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ovvero il 32o qualora dispensati dal presentarsi alle armi perche' cittadini italiani residenti all'estero; c) abbiano statura non inferiore a m. 1,65; d) godano dei diritti civili e politici; e) non abbiano gia' assolto gli obblighi di leva; f) non siano stati riformati alla visita medica di leva o successivamente ad essa; g) non siano stati prosciolti d'autorita' per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato; h) non siano stati dichiarati...

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