ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO 16 gennaio 2003 Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tredici sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo dei ruoli normali nel Corpo sanitario militare marittimo (di cui dodici medici ed un farmacista) e di tre sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale nei corpi tecnici (di cui uno del genio navale e due delle armi navali) - anno 2003. IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di pubblica sicurezza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della marina e dell'aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 che, nel definire i Corpi dei ruoli normali della Marina nei quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento di personale femminile, ha fissato l'aliquota massima di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo normale di ciascun Corpo, con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Ravvisata la necessita' di indire due concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sottotenenti di vascello in servizio permanente dei ruoli normali nel Corpo sanitario militare marittimo e nei Corpi tecnici della Marina; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti, per l'anno 2003, i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo dei ruoli normali della Marina militare: a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo sanitario militare marittimo di cui dodici medici ed un farmacista. Qualora il posto previsto per sottotenenti di vascello farmacisti non venisse ricoperto lo stesso potra' essere portato in aumento a quelli previsti per sottotenenti di vascello medici; b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale nei Corpi tecnici, di cui uno del genio navale e due delle armi navali. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, lettere a) e b), uno dei posti e' riservato agli ufficiali ausiliari della Marina che abbiano prestato servizio senza demerito. Fruiranno, pertanto, della riserva di posti - sempreche' in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2 del presente decreto - gli ufficiali di complemento che abbiano completato senza demerito il servizio di prima nomina nella Marina, quelli in costanza di ferma biennale non rinnovabile nella Marina e quelli in congedo per aver prestato servizio, in tutto o in parte in detta ferma, nonche' gli ufficiali piloti di complemento della Marina. 3. Ai concorsi di cui al precedente, comma 1, possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Tuttavia il numero massimo dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, lettere a) e b), per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base alla aliquota percentuale fissata per ciascun Corpo dal decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse, e' il seguente: a) sei nel concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel Corpo sanitario militare marittimo di cui cinque per medici ed uno per farmacisti; b) tutti e tre per il concorso per la nomina a sottotenente di vascello nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali), ferma restando la riserva di un posto a favore degli ufficiali ausiliari della Marina prevista dal precedente, comma 2, del presente articolo. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali della Marina militare in numero superiore a quello precedentemente indicato per ciascun concorso, anche se collocati in posizione utile nella relativa graduatoria di merito di cui all'art...

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