ERRATA-CORRIGE

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni; Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro, norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina militare; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per gli ufficiali piloti della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici requisiti psico-fisici nei bandi di concorso; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, recante integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 20% l'aliquota percentuale massima di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno 2003 quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo; Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle successive prove di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua inglese di un numero di concorrenti non superiore a dodici volte quello dei posti messi a concorso offra adeguate garanzie di selezione; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima del 20% di cui al sopracitato decreto ministeriale 4 luglio 2002, e' opportuno prevedere che tra i concorrenti di sesso femminile da ammettere alle successive prove nel numero sopraindicato quelli di sesso femminile non superino detta aliquota massima; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trentatre allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, da assegnare al Corpo di stato maggiore ed al Corpo delle capitanerie di porto con le modalita' di cui al successivo art. 13, comma 5, con obbligo di ferma di anni dodici. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che femminile. Tuttavia il numero massimo di posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base all'aliquota percentuale fissata dal decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse, e' di sei posti. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al corso di pilotaggio in numero superiore a quello indicato. L'Amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o rinviare il concorso, in qualunque momento, nonche' di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata. Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, che: a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo, se concorrenti di sesso maschile, il ventiseiesimo, se concorrenti di sesso femminile alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; b) siano in possesso della cittadinanza italiana; c) godano dei diritti civili e politici; d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore, a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare; e) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una...

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