ERRATA-CORRIGE

IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove d'esame (art. 1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma 3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale, di atti e documenti agli istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali; Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Ordina

Art. 1.

  1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico.

    Art. 2.

    Requisiti di ammissione

  2. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico conseguito presso istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente di Stato, paritari o legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano (art. 1, legge 5 marzo 1991, n. 91)

    A - completato un periodo biennale di pratica presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo professionale da almeno un triennio; B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico; C - completato un periodo triennale di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico; D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176); F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali degli agrotecnici accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

  3. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli

    G - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A); H - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

  4. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o...

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