Ordinanza emessa il 15 febbraio 2006 dal tribunale di Rossano nel procedimento civile promosso dall'A.S.L. n. 3 di Rossano contro Italgas S.p.a. Sanita' pubblica - Regione Calabria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1378 R.G.A.C. dell'armo 2003;

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25 novembre 2005;

Rilevato che:

a seguito del ricorso proposto dalla Italgas S.p.a., ai sensi dell'art. 633 c.p.c., l'intestato tribunale ingiungeva alla gestione liquidatoria dei crediti e debiti dell'U.S.L. n. 5, in persona del Direttore generale dell'A.S.L. 3 di Rossano, nella qualita' di Commissario liquidatore, il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 39.548,46;

nel proporre opposizione avverso il citato decreto, l'A.S.L. 3 di Rossano eccepiva, in via principale, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere il debito, oggetto del monitorio opposto, sorto in capo alla disciolta U.S.L., con la conseguenza che del medesimo avrebbe dovuto rispondere la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 724/1994, ed, in via subordinata, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 2 della legge regionale della Calabria n. 8/2003, la quale, nell'abolire le gestioni liquidatorie istituite presso le A.S.L., poneva a carico di queste ultime i debiti pregressi delle U.S.L.;

costituendosi in giudizio, l'Italgas concludeva per il rigetto dell'opposizione ed in ogni caso per la condanna dell'A.S.L. 3 di Rossano al pagamento della somma portata dal monitorio opposto.

Ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva debba essere disattesa;

Considerato al riguardo che:

il decreto ingiuntivo in questione veniva emesso in data 14 ottobre 2003 e, dunque, successivamente al 4 luglio 2003, giorno di entrata in vigore della citata legge n. 8/2003 (cfr. art. 36 della legge), il cui art. 22 espressamente dispone: "1) Sono soppresse le gestioni liquidatorie istituite presso le Aziende sanitarie della Calabria con contestuale cessazione di tutte le competenze ad esse attinenti ed estinzione dei conti correnti speciali accesi presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato. Eventuali sopravvivenze attive e passive delle predette gestioni rimangono di pertinenza delle Aziende sanitarie competenti e, a tal fine, le disponibilita' finanziarie dei predetti conti speciali sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie"; 2) Le somme gia' utilizzate per la gestione corrente ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33, concorrono, previa registrazione contabile, all'estinzione dei debiti dell'Azienda; 3) La legittimazione attiva e passiva per le controversie inerenti le gestioni liquidatorie e' attribuita alle aziende sanitarie competenti per territorio; 4) Entro 60 giorni dalla cessazione, l'Assessore alla Sanita' dovra' riferire al Consiglio regionale in merito alle situazioni acquisite dalle gestioni soppresse";

alla stregua del chiaro tenore letterale della disposizione innanzi richiamata, deve ritenersi che, al...

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