Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Magistratura - Indennita' giudiziaria - Corresponsione ai magistrati in congedo per malattia - Esclusione - Asserita ingiustificata disparita' di trattamento dei magistrati rispetto al personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie - Denunciata viol...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza del 24 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da I. C. contro il Ministero dell'economia e delle finanze ed altro, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1 serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio promosso da un magistrato ordinario contro il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 24 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' da esso prevista durante il periodo di congedo straordinario per malattia.

Il rimettente espone che la parte privata ha proposto ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale era stato accertato a suo carico un debito verso lo Stato a titolo di ripetizione dell'indennita' contemplata dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 (cosiddetta indennita' giudiziaria) erogata nel corso di due periodi di congedo straordinario per malattia.

Il Tribunale amministrativo regionale, premesso che l'indennita' in questione ha natura prevalentemente retributiva e che la sua corresponsione si giustifica in relazione agli oneri che il magistrato incontra nello svolgimento della propria attivita', afferma che la predetta disposizione normativa violerebbe l'art. 36 Cost., sia perche' quegli oneri non sono connessi a particolari periodi dell'anno, sia in considerazione della consistente entita' della decurtazione operata.

A parere del rimettente l'art. 3 della legge n. 27 del 1981...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT