Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - Rifiuti - Definizione legislativa - Sottrazione dei rottami ferrosi all'applicazione del regime dei rifiuti e nuova definizione della - Dedotto contrasto con la nozione di data dalla direttiva CEE...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), promossi con ordinanze del 2 febbraio 2005 dal Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di F.A. ed altro, del 14 marzo 2005 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di G.L., del 29 giugno 2005 dal Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di A.N. e del 9 novembre 2005 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di M.B., rispettivamente iscritte ai nn. 228, 248 e 546 del registro ordinanze 2005 e 47 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 19 e 46, 1 serie speciale, dell'anno 2005 e 9, 1 serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione di G.L. e di A.N., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 e nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Pasquale Giampietro per G.L., Enrico Morigi per A.N. e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo tenore, il Tribunale di Terni ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui prevede "che i rottami ferrosi siano esclusi dalla normativa sui rifiuti";

che il giudice a quo premette di essere investito dei processi penali nei confronti di persone imputate del reato di cui all'art. 51, comma 1, lettera a) (nel caso di cui all'ordinanza r.o. n. 228 del 2005), e di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), e comma 4 (nel caso di cui all'ordinanza r.o. n. 546 del 2005), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), per aver trasportato - rispettivamente, il 21 settembre 2001 e il 18 luglio 2000 - rifiuti non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi, con mezzo non autorizzato;

che il rimettente osserva che l'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE (come modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 96/350/CE), relativa ai rifiuti, definisce il "rifiuto" come "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"; e che tale nozione viene richiamata anche dall'art. 2, lettera a), del regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259/93, relativo ai trasporti transfrontalieri di rifiuti, di diretta applicazione anche alle spedizioni di rifiuti all'interno dei singoli Stati membri, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee;

che la definizione comunitaria di "rifiuto" e' stata integralmente recepita nell'ordinamento italiano con l'art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 22 del 1997, il quale fa riferimento a "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi";

che tale formula e' stata peraltro oggetto di "interpretazione autentica" ad opera dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, il quale ha stabilito, al comma 1, che le locuzioni "si disfi", "abbia deciso", e "abbia l'obbligo di disfarsi" designano, rispettivamente, l'avviamento, la volonta' di destinare e l'obbligo di avviare una sostanza, un materiale o un bene ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del d.lgs. n. 22 del 1997; ha altresi' previsto, al comma 2, che le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ("abbia deciso" e "abbia l'obbligo di disfarsi") non ricorrono per i "beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo", se gli stessi "possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente", ovvero "dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C" del d.lgs. n. 22 del 1997;

che a seguito del ricorso in via pregiudiziale, ex art. 234 del Trattato CE, proposto dallo stesso giudice a quo nell'ambito del processo di cui all'ordinanza r.o. n. 546 del 2005, la Corte di giustizia delle Comunita' europee, con sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, ha ritenuto l'anzidetta "interpretazione autentica" contrastante con la definizione di cui all'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, in quanto atta a sottrarre alla qualificazione come "rifiuto" residui di produzione o di consumo corrispondenti a detta definizione;

che la Corte europea ha in particolare osservato che "materiali come quelli oggetto del procedimento principale non sono riutilizzati in maniera certa e senza previa trasformazione nel corso di un medesimo processo di produzione o di utilizzazione, ma sono sostanze o materiali di cui i detentori si sono disfatti", i quali - stando alle dichiarazioni dell'imputato - "sono stati successivamente sottoposti a cernita ed eventualmente a taluni trattamenti", in vista dell'impiego come "materia prima secondaria destinata alla siderurgia": prospettiva nella quale, tuttavia, essi "devono conservare la qualifica di rifiuti finche' non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici", poiche' soltanto "a partire da tale momento, essi non possono piu' essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie";

che, a brevissima distanza temporale dalla sentenza della Corte europea, e' tuttavia intervenuta la legge 15 dicembre 2004, n. 308, la quale, nel conferire al Governo una delega per il riordino della legislazione in campo ambientale, contiene, all'art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29, alcune disposizioni di immediata applicazione in tema di rifiuti, apertamente contrastanti - ad avviso del giudice a quo - con i dicta della sentenza stessa;

che la citata legge n. 308 del 2004 mantiene, infatti, espressamente "fermo" il disposto dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 (art. 1, comma 26, della legge), gia' censurato dalla Corte europea, e, nel contempo, esclude taluni materiali, qualificabili come rifiuti, dalla relativa disciplina;

che, con particolare riferimento ai rottami metallici, mentre la sentenza afferma che essi non costituiscono materie prime secondarie, ma devono conservare la qualifica di rifiuti finche' non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici; l'art. 1, comma 29, della legge, aggiungendo una lettera q-bis) all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997, porrebbe un principio esattamente contrario, qualificando come "materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche" i "rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad...

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