Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza ed assistenza sociale - Legge della Regione Veneto - Associazioni di promozione sociale (nella specie Sezione provinciale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla) - Iscrizione e cancellazione dall'apposito registro - Attribuzione di potere regolamentare alla Giunta regio...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 9 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, terza sezione, sul ricorso proposto dall'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM-ONLUS) contro la Regione Veneto, iscritta al n. 976 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1 serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Romano Morra e Andrea Manzi per la Regione Veneto;

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 9 luglio 2004, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, terza sezione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001), per violazione dell'art. 8 dello statuto regionale del Veneto, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340, e degli artt. 121, secondo comma, e 123, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale rimettente premette di essere stato investito di un ricorso promosso dall'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM-ONLUS), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Regione Veneto, al fine di ottenere l'annullamento delle note indirizzate dal dirigente della I direzione regionale per i servizi sociali, in data 8 settembre 2003, alle sezioni provinciali dell'AISM, nonche' degli atti antecedenti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi e, in particolare, della delibera della Giunta regionale 10 ottobre 2001, n. 2652 (Criteri e modalita' di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale - art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27);

che, in punto di fatto, il giudice a quo preliminarmente ricorda come l'AISM riunisca i soggetti interessati alle problematiche inerenti alla sclerosi...

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