Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Trattamento sanzionatorio - Identita' di sanzioni pecuniarie indipendentemente dalle condizioni economiche del trasgressore - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e disparita' di trattamento fra sanzionati abbient...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 202, comma 1, 204, comma 1, e 204-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, l'ultimo di quelli censurati, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, promossi con n. 2 ordinanze del 1 marzo 2005 dal Giudice di pace di Forli', nei procedimenti civili vertenti tra Penna Silvia Maria contro CO.RI.T. Rimini e Forli-Cesena s.p.a. ed altra, e tra Pagano Rosanna contro Polizia municipale di Forli', iscritte ai nn. 304 e 305 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1 serie speciale, del 15 giugno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il Giudice di pace di Forli', con due ordinanze del 21 dicembre 2004, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 202, comma 1, 204, comma 1, e 204-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, l'ultimo di quelli censurati, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214;

che i giudizi a quibus originano - secondo quanto riferito dal rimettente - da iniziative assunte da due donne, ciascuna delle quali, "a causa della propria precaria situazione economica", si troverebbe nell'impossibilita' di provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria comminata a seguito di infrazione stradale;

che, segnatamente, la prima delle ricorrenti (r.o. n. 304 del 2004) assume di essersi trovata - in ragione di "una situazione economica problematica" (l'interessata afferma di mantenere se' e la figlia "lavorando sporadicamente come baby sitter") - nella "impossibilita' oggettiva" di pagare, entro il termine di legge, la sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 8, del codice della strada, donde l'emissione nei suoi confronti di una cartella esattoriale, oggetto d'impugnazione innanzi all'autorita' giudiziaria;

che l'altra ricorrente (r.o. n. 305 del 2005), sanzionata a norma dell'art. 193, comma 2, del codice della strada, ha proposto opposizione, invece, avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, deducendo di essere disposta, pero', "ad adempiere l'obbligazione pecuniaria relativa alla comminata sanzione", sebbene invochi la necessita' di una "idonea rateizzazione" della stessa, e cio' sempre in ragione di una "impossibilita' oggettiva" di pagare in unica soluzione, versando in "una situazione di indigenza" (afferma, infatti, di essere "separata dal marito", con "due figli adolescenti ancora a carico", nonche' impossibilitata a svolgere una regolare attivita' lavorativa "anche a causa dello stato generale di salute", in quanto "riconosciuta invalida");

che, cio' premesso, il giudice a quo "ritiene sussistere" questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette, giacche' le stesse "giungono al perverso risultato di aggravare la sanzione per il trasgressore debole e di mantenerla leggera per il trasgressore economicamente "forte"", e cio', in particolare, "secondo due modalita";

che, per un verso, verrebbe sancita - dalle...

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