N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2010

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ambito del procedimento penale contro Benabbou Abdelouahed, nato in Marocco il 30 giugno 1986, Elfilali Othman, nato in Marocco il 27 febbraio 1975, Laghzaoui Kalid, nato in Marocco il 28 dicembre 1984:

'imputati del delitto di cui agli artt. 110, 61, n. 11-bis e 614 commi 1 e 4 c.p., perche', in concorso tra loro si introducevano all'interno della villa sita in Sabaudia strada Lungomare senza numero civico di proprieta' di Del Pennino Paolo Antonio, dopo avere forzato il cancello di ingresso e una delle finestre dell'immobile.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e da parte di soggetti che si trovano illegalmente sul territorio nazionale.

In Sabaudia in data 16 giugno 2008.'.

Il 16 giugno del 2008 i tre imputati sono stati tratti in arresto dai Carabinieri di Sabaudia nella flagranza del delitto di violazione di domicilio aggravato.

Nel corso dell'udienza di convalida, celebratasi il giorno successivo, il verbalizzante ha dichiarato che, Tomei Enrico, custode dell'abitazione di proprieta' di Del Pennino Paolo, posta sul Lungomare di Sabaudia, aveva notato che la catena e il lucchetto che chiudevano l'ingresso della villa erano stati rotti e sostituiti con altri, senza che il proprietario - debitamente contattato - ne sapesse nulla, cosicche' aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri.

Giunti sul posto gli operanti avevano rilevato sia quanto segnalato dal Tomei, sia il danneggiamento della finestra-persiana della camera da letto della villa ed evidenti segni di effrazione cosicche', dopo avere divelto la nuova chiusura, erano entrati nello stabile dove avevano trovato disordine in tutte le stanze, utilizzo della rete elettrica nonostante il generatore fosse stato precedentemente staccato dal custode e i tre imputati nascosti.

Nell'interrogatorio Benabbou Abdelouahed, Elfilali Othman e Laghzaoui Kalid, tutti sprovvisti di documenti e di permesso di soggiorno, hanno ammesso il fatto sostenendo pero' di essersi introdotti nell'abitazione di Del Pennino senza alcuna violenza sulle cose, in quanto avevano trovato la stessa accessibile a chiunque, stante la precedente rottura, da parte di terzi, della porta-finestra.

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, sentite le parti, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di convalida, ha ritenuto che sussistessero i presupposti dell'arresto, indipendentemente dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art.

61, n. 11-bis c.p. e, come richiesto dal p.m., ha applicato al Benabbou, pregiudicato, sedicente, senza fissa dimora e gravato gia' da decreto di espulsione, la misura cautelare della custodia in carcere, mentre ha disposto la rimessione in liberta' di Elfilali' Othman e Laghzaoui Kalid perche' incensurati, rinviando all'udienza del 1° luglio 2008 per definire il processo nelle forme del giudizio abbreviato, come richiesto personalmente dagli imputati.

All'esito della discussione delle parti, il Tribunale sollevava d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis c.p., introdotto con l'art. 1, lett. F) del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, per ritenuta violazione degli artt. 3, 13, 25/2 e 27/1 e 3 comma della Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 277 del 29 ottobre 2009 restituiva gli atti al giudice a quo perche' procedesse 'ad una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza' della questione di costituzionalita' precedentemente sollevata, in ragione delle novita' legislative nel frattempo sopravvenute e ritenute dalla Consulta 'tali da incidere, in via diretta o mediata, sulla disciplina introdotta dalla disposizione censurata', in particolare per 'l'essere le condotte riconducibili alla previsione censurata l'oggetto di un'autonoma incriminazione, e non la mera espressione di un illecito amministrativo'. All'udienza del 27 aprile 2010, cui il processo era stato fissato, il Giudice, sentite nuovamente le parti, sollevava d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis c.p., per ritenuta violazione degli artt. 3, 13, 25/2 comma, 27/1 e 3 comma, art. 10/1 comma Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

1 - La rilevanza della questione proposta.

1.1 - La rilevanza gia' valutata nell'ordinanza del 1° luglio 2008. Quanto alla rilevanza, si osserva che gli elementi emergenti richiedono, ai fini dell'affermazione di responsabilita' e della configurazione delle aggravanti, l'accertamento anche della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-bis c.p., contestata agli imputati sprovvisti di regolari documenti di permanenza in Italia e uno dei tre, Benabbou Abdelouahed, attinto da ordine di espulsione il 1° febbraio 2008, come emerso pacificamente dagli atti e non contestato dall'imputato.

Ne', ai fini della esclusione della rilevanza della questione sollevata, potrebbe assumere valenza l'eventuale giudizio di bilanciamento, ai sensi dell'art. 69 c.p., da operare all'esito (della possibile affermazione di responsabilita') dell'eventuale concessione di attenuanti (in particolare quelle ex art. 62-bis c.p.). E' evidente, infatti, che proprio per compiere correttamente tale eventuale giudizio occorre valutare, da un lato, le attenuanti, dall'altro, le aggravanti ritenute esistenti, sicche' la presenza di una o piu' aggravanti inciderebbe innanzitutto sull'esito del giudizio e sull'entita' della pena da applicare, ed eventualmente anche sulla successiva sospendibilita' dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lettera a), come modificato.

In definitiva, nell'ipotesi di condanna, la sanzione da irrogare andrebbe definita nell'ambito della cornice edittale di cui al testo dell'art. 61, n. 11-bis c.p. introdotto prima che venisse posto in essere il fatto delittuoso oggetto del giudizio.

1.2 - La rilevanza, anche dopo le modifiche normative intervenute.

Come opportunamente richiesto dalla Corte costituzionale con la citata ordinanza n. 277/2009, e' a questo punto necessario accertare se la rilevanza del dubbio di costituzionalita', come sopra ricostruita, mantenga coerenza ed attualita' argomentativa pur a seguito della conversione del decreto-legge citato e del mutamento del quadro legislativo di riferimento.

Si ritiene, in termini generali, di dare una risposta affermativa, in quanto i rilievi, mossi all'art. 61, n. 11-bis c.p.

con la precedente ordinanza di rimessione, sono oggi riferibili alla medesima norma, riprodotta nella diversa e successiva disposizione che risulta identica nel nucleo precettivo essenziale, tanto da rendere inalterato, ad avviso di questo Giudice, l'oggetto del giudizio (cfr. Corte cost. sentenza n. 84/1996).

Nel dettaglio questo il nuovo quadro normativa:

  1. la norma impugnata e' stata modificata, in primo luogo, dalla legge di conversione del provvedimento d'urgenza che l'ha introdotta (art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), cosi' che attualmente aggrava il reato 'l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale' (il precedente testo contestato nel presente giudizio era: 'se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale');

  2. in epoca ancora successiva e' stato stabilito che 'la disposizione di cui all'art. 61, n. 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi' (comma 1 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

  3. il legislatore ha, inoltre, introdotto nell'ordinamento la nuova fattispecie criminosa di 'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' (art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito con l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 94 del 2009) che si applica allo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nello stesso d.lgs. n. 286 del 1998 o nell'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).

    In relazione ai punti sub a) e b) - relativi alla conversione in legge del decreto e alla norma di interpretazione autentica - le modifiche riportate riguardano, ad avviso del remittente, solo la formulazione linguistica e non la sostanza della disposizione impugnata, rimasta identica in relazione al caso concreto oggetto dell'esame, tanto da non avere comportato alcuna 'successione di leggi penali'.

    In ordine al punto sub a) si rileva che il testo emendato dalla legge di conversione dell'art. 61, n. 11-bis c.p., volto ad 'armonizzare' l'aggravante in esame con quelle contenute nella medesima norma (i nn. da 1 a 11 dell'art. 61 c.p.), si concentra sulle modalita' di compimento dell'azione e non, come nell'originaria versione, sulla condizione del soggetto agente. Questa modifica, pero', attiene al solo aspetto terminologico e non incide sul carattere soggettivo dell'aggravante, la cui nuova formulazione, nonostante l'apparente sforzo di oggettivizzazione, e' equivalente a quella originaria. Infatti, mantiene ferma la sua applicabilita' automatica allorche' sussista una precisa condizione personale del 'colpevole', cioe' quella di essere illegalmente presente sul territorio nazionale al momento della commissione del fatto-reato.

    Se prima era il 'fatto' a dover essere commesso 'da chi' si trovava illegalmente sul territorio nazionale, ora e' 'il colpevole' che deve avere commesso il fatto 'mentre' si trova sul territorio nazionale illegalmente, cosi' sottolineandosi, solo linguisticamente, un riferimento al principio di colpevolezza, peraltro del tutto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT