N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2009, proposto da: Nicolo' Velati, con gli avv.ti Giancarlo Tanzarella ed Elena Tanzarella, elettivamente domiciliato presso il primo in Milano, piazza Velasca, 5;

Contro Ministero della giustizia, con l'Avvocatura distrettuale di Milano, ivi domiciliata per legge nei suoi uffici di via Freguglia, 1; III Sottocommissione per gli esami di avvocato (anno 2008) presso la Corte di Appello di Roma, Sottocommissione per gli esami di avvocato (anno 2008) presso la Corte d'Appello di Milano;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (sessione 2008/2009), nonche' di tutti gli atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente ha sostenuto le prove scritte dell'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2008/2009, non risultando ammesso alla prova orale.

Avendo presentato istanza di accesso agli atti per conoscere la motivazione del provvedimento di non ammissione, egli ha potuto constatare che nel verbale della sottocommissione che ha proceduto alla correzione dei suoi elaborati era riportato solamente un voto numerico complessivo di 83/150 che non raggiungeva quello minimo di 90/150 necessario per poter superare la prova, scritta.

A supporto della espressione del voto in forma numerica non si trovava nemmeno traccia sugli stessi elaborati di segni grafici che evidenziassero le parti non positivamente valutate dalla Commissione.

Il candidato e' cosi' insorto avverso il provvedimento di non ammissione presentando ricorso innanzi a questo Tribunale amministrativo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, dell'art. 3 della legge n.

241/90, nonche' dei principi costituzionali in materia di garanzia del diritto di difesa e del giusto processo, lamentando, in sostanza, l'impossibilita' di ricostruire l'iter logico attraverso il quale la Commissione e' pervenuta ad attribuirgli un giudizio di insufficienza per carenza di idonea motivazione.

Non v'e' dubbio che, alla luce del quadro normativo che regola lo svolgimento dell'esame di ammissione alla professione di avvocato il ricorso dovrebbe essere rigettato.

Infatti, l'articolo 23, quinto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che 'la commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, secondo le norme stabilite dall'articolo 17-bis'.

L'articolo 24, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che 'il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente dal segretario'.

L'articolo 17-bis, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n.

37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione dispone che '... alla prova orale sono ammessi candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove'.

Le richiamate norme, secondo un orientamento del Consiglio di Stato divenuto oramai costante, escludono che la commissione che procede alla correzione degli elaborati debba supportare l'indicazione del voto numerico con un'ulteriore motivazione.

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241/90 il Supremo Consesso ha, infatti, ripetutamente affermato che i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l'inidoneita' delle prove scritte - vanno di per se' considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessita' di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

Questo perche' la motivazione espressa numericamente rappresenterebbe in se' una motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione che viene esternata attraverso la graduazione del voto e la omogeneita' del giudizio attribuito all'elaborato dai suoi componenti.

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT