LEGGE REGIONALE 9 novembre 2009, n. 65 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 13 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 97, primo comma e 98, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

  1. Gli artt. 11 e 27 della legge regionale n. 40/2005, nella formulazione introdotta con la legge regionale 10 novembre 2008, n.

    60 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 'Disciplina del servizio sanitario regionale'), possono sollevare dubbi interpretativi, in quanto le disposizioni in essi contenute non sono state sufficientemente coordinate; e' opportuno pertanto procedere alla parziale revisione di entrambi gli articoli, specificando piu' chiaramente quali sono le competenze della conferenza della societa' della salute;

  2. Di conseguenza, e' necessario attribuire espressamente alla conferenza della societa' della salute il potere di concorrere alla quantificazione delle risorse del fondo sanitario da destinare alle zone-distretto dove sono state costituite societa' della salute; in conseguenza dell'individuazione di nuove competenze della conferenza, si rende necessario prevedere che la ripartizione annuale del fondo ordinario di gestione, fra le aziende unita' sanitarie locali, venga effettuata tenendo conto del nuovo ruolo che la conferenza e' chiamata ad esercitare in ordine alla quantificazione delle risorse del fondo stesso;

  3. E' opportuno, nell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 40/2005, stabilire espressamente che il regolamento della conferenza aziendale dei sindaci preveda la delega del sindaco a favore dell'assessore; allo stesso modo, nell'art. 71-sexies, comma 1, occorre consentire ai comuni di nominare, quale proprio rappresentante all'interno dell'assemblea della societa' della salute, in alternativa al sindaco, anche un assessore;

  4. E' opportuno, in analogia con l'introduzione e conseguente attivazione a livello nazionale del Centro nazionale sangue ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), modificare la denominazione del Centro regionale di coordinamento e compensazione per l'attivita' trasfusionale in Centro regionale sangue;

  5. Allo scopo di preservare l'immagine dell'azienda sanitaria e la sua affidabilita', e' opportuno che i direttori generali delle aziende sanitarie adottino le misure necessarie ad evitare che, all'interno della stessa struttura organizzativa, operino dipendenti legati da vincoli di parentela, di affinita', di coniugio o di convivenza; appare inoltre opportuno stabilire un congruo termine per consentire alle aziende sanitarie di definire le situazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante una apposita norma di prima applicazione (art. 142-ter);

  6. Appare opportuno, in analogia con quanto gia' previsto per le figure direzionali dell'azienda sanitaria e per il responsabile di zona, prevedere il collocamento in aspettativa dei dipendenti della Regione, di ente, azienda regionale o azienda sanitaria in caso di nomina alla direzione delle societa' della salute;

  7. Per semplificare l'esercizio del diritto alla salute da parte del cittadino in ogni momento del percorso socio-sanitario ed al fine di migliorare la qualita' delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, appare necessario istituire il 'fascicolo sanitario elettronico', quale insieme di dati e documenti in formato elettronico relativi al percorso del cittadino stesso attraverso le strutture ed i servizi del servizio sanitario regionale; nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' necessario prevedere il consenso del soggetto interessato sia per l'attivazione che per l'accesso al fascicolo sanitario elettronico, nonche' la possibilita' di revocare o modificare il consenso in qualunque momento;

  8. E' opportuno intervenire con una disposizione riguardo alla commissione terapeutica regionale, dal momento che la natura tecnica di tale commissione non rientra nelle tipologie di candidature di cui all'avviso pubblico previsto all'art. 7 della legge...

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