DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 271 - Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalita' per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 'Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale' e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della menzionata legge regionale n. 6/2006, istitutivo del 'Fondo agevolativo regionale' destinato a sostenere la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, di interventi di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socio-educativi e socio-assistenziali, nonche' a servizi socio-sanitari per disabili e anziani;

Richiamato in particolare il comma 4 del predetto art. 40 della sopra citata legge regionale n. 6/2006 che dispone che con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalita' per la concessione delle agevolazioni regionali;

Preso atto che il richiamato art. 40 della legge regionale n.

6/2006 prevede il sostegno degli interventi attraverso la concessione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalita' di lucro dotati di personalita' giuridica nonche' la concessione di contributi in conto interessi a enti privati in relazione a finanziamenti accordati da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria;

Valutata al riguardo l'opportunita', in considerazione della tipologia dei contributi autorizzati dal bilancio regionale e cioe' di un capitolo di spesa con risorse in conto capitale e un capitolo con risorse in annualita' costanti, di limitare la prima applicazione del fondo al sostegno degli interventi da parte di enti pubblici e di enti privati senza finalita' di lucro;

Visto l'art. 42 dello Statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2146;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalita' per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI, DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO AGEVOLATIVO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 31

MARZO 2006, N. 6 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE).

Art. 1.

Finalita' 1. ll presente regolamento definisce le priorita' d'intervento, i criteri, le procedure e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'art.

40, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 2.

Obbiettivi 1. Il Fondo agevolativo regionale, costituito da contributi in conto capitale e contributi annui costanti, sostiene le spese di investimento per l'acquisto di attrezzature e di immobili, la costruzione, l'adeguamento, la straordinaria manutenzione, la ristrutturazione e l'arredo di strutture destinate o da destinare a servizi socioassistenziali e a servizi sociosanitari per disabili e anziani.

Art. 3.

Definizione dei servizi 1. Ai fini del presente regolamento sono considerati servizi socioassistenziali:

  1. i gruppi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT