N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2010

IL TRIBUNALE Nella causa degli affari contenziosi civili in epigrafe indicata, promossa da: C.C. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mandala' e Roberto Croce ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di Questi, in Palermo in via Villafranca n. 10 (ricorrente);

Contro I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Cola e Marco Di Gloria per procura generale alle liti e domiciliato presso l'Ufficio legale sito in Palermo, nella via G.le Magliocco n. 36 e nei confronti Telecom Italia S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dal prof. Avv. Roberto Pessi e dall'avv. Marco Rigi Luperti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. prof.

Vincenzo Sigillo', in Palermo via Tripoli n. 3, all'udienza del 30 marzo 2010, ha dato lettura della seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In Fatto Con ricorso depositato il 2 novembre 2005, avverso l'I.N.P.S. e la TIM Italia s.p.a, la ricorrente C.C. iniziava il giudizio di merito, ex art. 669-octies c.p.c., a seguito dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. dalla stessa proposta, volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all'astensione obbligatoria per la maternita', dalla data di ingresso in famiglia della propria figlia nata prematuramente.

La ricorrente, dopo aver premesso:

di avere partorito la figlia M.N.L.D. prematuramente, rispetto la data del presunto parto;

che la bambina era stata ricoverata, sin dalla nascita, presso il Dipartimento Materno Infantile del Policlinico di Palermo, in terapia intensiva con prognosi riservata e dimessa dall'ospedale solo il giorno....;

di essere stata posta dall'INPS in congedo obbligatorio, ex art. 16 d.lgs. n. 151/2001, con decorrenza dalla data del parto prematuro e fino al ...........;

che, in ragione dell'immediato ricovero della bambina presso il Dipartimento Materno Infantile del Policlinico di Palermo, in terapia intensiva e con prognosi riservata, aveva inoltrato all'INPS richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione dalla data presunta del parto ovvero dall'ingresso della minore nella casa familiare, offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino alla data presunta del parto o fino alla data di ingresso della neonata in famiglia;

che l'INPS aveva rigettato la relativa domanda;

che a seguito di procedimento ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 2 ottobre 2005, aveva accolto il ricorso dichiarando 'il diritto della ricorrente ad astenersi dall'attivita' lavorativa dall'... agosto 200.., fino all' gennaio 200..', fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio dei merito;

Chiedeva dichiarare il diritto della sig.ra C.C. a fruire del periodo di congedo di maternita' con astensione dall'attivita' lavorativa con decorrenza dal .. agosto 200. fino al .. gennaio 200 caducando e/o disapplicando ogni contraria determinazione assunta...

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