N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2010

IL giudice di pace Il giudice di pace dott. Antonio Marchettoni, nel processo penale a carico di Nikolic Svetlana e Markovic Pristina, in atti generalizzate, imputate del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n.

286/98 accertato in Bettole il 10 dicembre 2009, difese d'Ufficio dall'Avv. Maria Pia Meconcelli del Foro di Montepulciano, ha pronunciato la seguente ordinanza premesso che, all'udienza dell'8 aprile 2010 l'Avvocato difensore delle imputate ha presentato eccezione d'incostituzionalita', cosi' come di seguito riportata:

O s s e r v a L'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998, introdotto con la novella del 2009 individua una nuova fattispecie di reato contravvenzionale punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La condotta punita con la norma incriminatrice in esame consiste nel far ingresso ovvero nel trattenersi nel territorio dello Stato in violazione delle norme contenute nello stesso decreto legislativo nonche' di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n.

68.

Detta norma, a parere della scrivente presenta numerosi profili di incostituzionalita'.

In particolare l'art. 10-bis del citato decreto legislativo appare in forte contrasto con gli art. 3, 25 e 27 della Carta costituzionale oltre che con i principi, anch'essi di rango costituzionale di solidarieta' e di ragionevolezza.

Va detto in primo luogo che perche' possa ritenersi conforme ai principi della Costituzione il ricorso alla sanzione penale come sanzione adeguata ad una determinata condotta occorre che la condotta incriminata comporti una lesione, e per lesione si deve intendere anche la messa in pericolo, di un bene costituzionalmente rilevante.

Inoltre e' necessario che il bene giuridico protetto non possa essere adeguatamente salvaguardato con strumenti giuridici diversi dalla sanzione penale . Solo rispettando questi parametri la norma penale va esente da censure derivanti dal mancato rispetto dei principi di materialita' ed offensivita' del diritto penale e soprattutto di proporzionalita' ragionevolezza ed uguaglianza (art. 3, 25, 27

Cost.).

E' dunque da vedere se effettivamente l'art. 10-bis possa ritenersi norma che si colloca nel rispetto dei suddetti principi.

Occorre premettere che il principio di offensivita' del diritto penale impedisce che siano introdotte sanzioni che non si ricollegano a fatti colpevoli ma piuttosto a modi di essere. Urta palesemente contro questo principio la recente legge n. 94/2009 che ha operato una...

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