N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2009

IL TRIBUNALE Il giudice unico del Tribunale di Napoli, dott. Michele Caroppoli, in funzione di giudice del lavoro.

Premesso Che con ricorso al Tribunale di Napoli depositato il 30 novembre 2007, rubricato al n. 46998/2007 RG Previdenza, K.N.A, chiedeva il riconoscimento dell'assegno di invalidita' civile di cui all'art. 13 legge n. 118/1971;

che l'art. 13 legge n. 118/1971, come modificato dall'art. 1 legge n. 247/2007, testualmente dispone:

  1. agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12;

  2. attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'art. 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS (1) (2);

che la concessione della provvidenza economica in oggetto e' altresi' subordinata al possesso, da parte dell'invalido, di redditi personali assoggettabili ad I.R.P.E.F. inferiori a limiti legalmente predeterminati (art. 14-septies d.l. n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980);

che la provvidenza economica in oggetto e' altresi' dovuta allo straniero extracomunitario titolare di carta soggiorno (art. 80, comma 19, legge n. 388/2000);

che la ricorrente, pur in possesso del requisito sanitario di legge (determinando le patologie certificate una riduzione della capacita' lavorativa generica pari almeno al 74%) e dei prescritti requisiti socio economici (in quanto titolare per l'anno 2007 di reddito annuo pari ad euro 2.000,00 e titolare, altresi', di carta di soggiorno risulta svolgere attivita' lavorativa, secondo quanto dalla stessa dichiarato in sede di libero interrogatorio;

Ritenuto che l'art. 13, comma 1, legge n. 118/1971, nella parte in cui condiziona la concessione dell'assegno mensile al mancato svolgimento di attivita' lavorativa da parte dell'invalido, sia in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 38...

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