LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 64 - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 dell'11 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59) ed in particolare l'art. 89, comma 1, lettera b);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), ed in particolare l'art. 12, comma 1, delettera f) e l'art. 14, comma 1, lettera f);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) ed in paprticolare l'art. 61, comma 3;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

  1. Si e' manifestata la necessita' di modificare le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1994, n. l (Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), che disciplina le funzioni attribuite alle regioni ai sensi dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in materia di difesa del suolo e della legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante: 'Misure urgenti in materia di dighe');

  2. E' emersa l'esigenza di una nuova legge al fine di prendere atto del mutato quadro normativo di riferimento in ordine alle funzioni amministrative, attualmente delineato dal decreto legislativo n. 112/1998, dal decreto legislativo n. 152/2006, nonche' del nuovo assetto delle competenze determinato dalla legge regionale n. 91/1998, che ha attribuito alle province tutte le funzioni che prima erano svolte dagli uffici del genio civile;

  3. E' necessario tener conto del nuovo assetto costituzionale delle competenze nell'ambito del quale la disciplina in oggetto, per quanto concerne la progettazione e costruzione degli impianti, si colloca sul piano della normativa tecnica 'trasversale', finalizzata alla tutela della pubblica incolumita', mentre, per l'aspetto della tutela ambientale, e' riconducibile alla 'difesa del suolo', presentando punti di stretta interconnessione con materie di legislazione concorrente, tra le quali il 'governo del territorio' e la 'protezione civile';

  4. Nell'ambito delle competenze gia' riservate alla Regione dalla legge regionale n. 91/1998, si e' posta la necessita' di assicurare il raccordo con le funzioni regionali in materia di difesa del suolo attraverso l'espressione del relativo parere regionale di conformita' agli atti di pianificazione e programmazione regionale nonche' specificare le funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario che la Regione svolge in ordine al monitoraggio idrogeologico ed idraulico e che trovano concreta esplicazione nell'invio da parte della provincia dei dati relativi ai provvedimenti adottati e alle caratteristiche essenziali degli impianti oggetto dei provvedimenti;

  5. Si e' reso necessario adeguare la parte che disciplina le fasi della progettazione alle nuove norme in materia di lavori pubblici, con l'introduzione delle corrette definizioni di 'progetto preliminare' e 'progetto definitivo', di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in luogo del progetto di 'massima' ed 'esecutivo' che attualmente costituisce la normativa di riferimento ai sensi all'art.

    2 della legge n. 584/1994 e dell'art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

  6. Si e' riscontrata la necessita' di introdurre specifiche disposizioni finalizzate a garantire, nell'ambito dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti alle province, il necessario coordinamento con le competenti strutture in materia di protezione civile;

  7. Con il regolamento di attuazione della legge sono disciplinati il procedimento per l'approvazione dei progetti ed il controllo sull'esercizio delle opere, nonche' la suddivisione in classi degli impianti e la classificazione di rischio connessa;

    quanto agli aspetti procedurali, si e' posta l'esigenza di:

    1. definire piu' chiaramente le ipotesi di regolarizzaazione, autorizzazione in sanatoria e denuncia di esistenza degli impianti esistenti;

    2. integrare le casistiche contemplate introducendo una specifica disciplina per i casi di chiusura temporanea o di cessazione definitiva dell'impianto e, in connessione a tale ultima previsione, l'ipotesi di demolizione su istanza del soggetto interessato ovvero d'ufficio ove necessaria per la tutela della pubblica incolumita';

  8. Si e' ritenuto altresi' opportuno rinviare alla disciplina di dettaglio del regolamento:

    1. l'individuazione di parametri e specifiche tecniche univoci e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale;

    2. la suddivisione degli impianti in classi e la creazione di un connesso sistema di classificazione del rischio, al fine di diversificare le modalita' dei progetti da presentare, individuare i criteri di effettuazione del collaudo, ottimizzando tempi e modi dell'attivita' di controllo, in connessione alla rilevanza ed incidenza sul territorio dei singoli impianti;

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    O g g e t t o 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonche' attribuite alle province dall'art. 14, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Nonne per la difesa del suolo).

  9. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

  10. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.

  11. Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

    1. le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

    2. le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, in quanto riservate alla competenza statale.

  12. Sono altresi' esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge:

    1. gli impianti il cui bacino di accumulo e' ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimita' di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad un struttura di ritenuta;

    2. i manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi.

    Art. 2

    Competenze regionali 1. Nell'ambito delle funzioni riservate alla Regione dall'art.

    12, comma 1, della legge regionale n. 91/1998, la struttura regionale competente esprime parere in ordine alla conformita'...

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