LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2009, n. 29 - Disposizioni urgenti in materia venatoria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Straordinario della Regione Abruzzo n. 11 del 2 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per la stagione venatoria 2009/2010

  1. In via eccezionale, limitatamente alla stagione venatoria 2009/2010, visto il parere obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e' disposto il prelievo venatorio delle specie appresso elencate fino alle date di seguito indicate:

    1. Lepre comune (lepus europeas) fino al 10 dicembre 2009;

    2. Fagiano (phaisanus colchicus) fino al 10 dicembre 2009;

    3. Beccaccia(scolopax rusticola) fino al 15 gennaio 2010.

  2. Per la stagione venatoria 2009/2010, successivamente al 15 dicembre 2009 e' consentito l'uso dei cani da ferma e da cerca, mentre e' precluso l'utilizzo dei cani da seguita, fatto salvo l'utilizzo di questi ultimi per l'esercizio della caccia alla volpe e al cinghiale in squadre autorizzate secondo le modalita' stabilite dagli ATC e da questi adottate entro e non oltre il 10 dicembre 2009.

  3. In via eccezionale, per la salvaguardia delle produzioni agricole, per la stagione venatoria 2009/2010 il prelievo venatorio al cinghiale e' prorogato fino al 15 gennaio 2010.

  4. Nelle aree dove e' presente la specie lepre italica (lepus corsicanus) cosi' come individuate dal 'Piano d'Azione Nazionale per la lepre italica' predisposto dall'ISPRA, ricadenti nei comuni di Anversa degli Abruzzi e frazione Casale di Cocullo, qualora non sia precluso l'esercizio venatorio in virtu' di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT