LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 63 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 dell'11 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;

Visto l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2002');

Visto l'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2003');

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53);

Visto l'art.1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

  1. E' necessario diversificare la tipologia dei servizi educativi per la prima infanzia per rispondere alle molteplicita' e flessibilita' dei bisogni delle famiglie mediante l'offerta di servizi mirati alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, introducendo una nuova tipologia di servizio 'nido aziendale';

  2. E' opportuno prevedere uno snellimento delle modalita' di nomina dei componenti della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, al fine di renderne piu' semplice la costituzione;

  3. L'istruzione obbligatoria e' impartita per una durata di almeno dieci anni ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006 come modificato dall'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

  4. Si pone l'esigenza di rendere articolata l'offerta di percorsi finalizzati a conseguire una specializzazione tecnica superiore rafforzando l'istruzione tecnica e professionale e promuovendo la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica;

  5. Di garantire ai giovani gli strumenti indispensabili per esercitare le forme di cittadinanza attiva e di utilizzare le possibili occasioni di apprendimento...

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