Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - Autorizzazione alla giunta regionale alla potesta' regolamentare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21

dell'8 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il consiglio regionale autorizza la giunta regionale, ai sensi dell'Art. 70, comma 2, lettera j), dello Statuto regionale, ad adottare il regolamento regionale concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati in ragione del perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di competenza dei soggetti pubblici di cui all'Art. 3, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'Art. 2, ai principi contenuti nell'Art. 22 del decreto legislativo n. 196/2003.

    Art. 2.

    Trattamento dei dati

  3. Il regolamento regionale di cui all'Art. 1, individua:

    1. i tipi di dati che i soggetti di cui all'Art. 3 possono trattare;

    2. i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).

  4. L'identificazione dei dati e delle operazioni di cui al comma 1 e' aggiornata e integrata periodicamente dalla giunta regionale.

    Art. 3.

    Applicazione

  5. Il regolamento di cui all'Art. 1 si applica nei confronti della giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali ivi comprese le aziende sanitarie, e...

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